L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 478 del 16 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Si tratta del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese, hanno subito un netto cali dei fatturati.

In questo caso l’Ade chiarisce i requisiti necessari per accedere al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte dallo stesso soggetto.

Quesito del contribuente

L’Istante è una società che si occupa di affitto e gestione di immobili di proprietà (codice Ateco 68.20.01).

La stessa, a novembre 2019, ha avviato una nuova attività.

Con riferimento a questa seconda attività, i primi scontrini elettronici sono stati emessi a partire dal mese di dicembre 2019. A gennaio 2020, invece, è stato emesso il primo scontrino dell’anno in corso.

L’istante, dunque, chiede all’Agenzia delle Entrate se sia possibile beneficiare del contributo a fondo perduto anche se l’attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria rispetto a quella principale svolta e dichiarata dalla società.

Risposta dell’Ade

L’Ade risponde al quesito del contribuente con esito positivo.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (cd. “riduzione del fatturato”).

Si evidenzia che i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda l’ipotesi dello svolgimento di più attività, già con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate chiariva quanto segue:

“un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio”.

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