Partono da oggi gli accrediti sul conto corrente del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis in favore di coloro che avevano già ottenuto quello del precedente decreto Sostegni. La data di oggi 16 giugno era stata comunicata dal Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, durante un’audizione alla Commissione bilancio della Camera del 7 giugno. Entro il mese di giugno si dovrebbe partire con le richieste del contributo alternativo a quello automatico per poi concludere dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi al 10 dicembre, con l’ulteriore contributo calcolato sulla differenza di utile 2019 e 2020.

Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis: da oggi partono gli accrediti sul conto corrente

Dopo quasi un mese dalla pubblicazione del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, partono oggi i primi accrediti sul conto corrente del contributo a fondo perduto in favore di coloro che avevano già ottenuto quello del primo decreto Sostegni.

La data di oggi 16 giugno era stata comunicata dal Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, durante un’audizione alla Commissione bilancio della Camera del 7 giugno.

L’Agenzia dell’entrate, ad oggi, non ha ancora comunicato nulla di ufficiale.

Il contributo automatico previsto dal decreto Sostegni-bis

L’art.1 comma 1 del d.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, riconosce, in automatico, un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata del decreto Sostegni-bis (26 maggio) e hanno ottenuto il precedente contributo di cui all’art.1 del d.L. 41/2021, decreto Sostegni. Per richiederle il contributo di cui al decreto Sostegni c’era tempo fino al 28 maggio.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate:

  1. mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero
  2. sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo del D.L. Sostegni.

Attenzione, il contributo automatico spetta a condizione che il precedente contributo a fondo perduto non sia stato indebitamente percepito o restituito.

Salvo modiche che potrebbero arrivare in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis, sono esclusi dal contributo riconosciuto in automatico anche coloro che hanno fatto una restituzione (da non confondere con la rinuncia totale) parziale del precedente contributo a fondo perduto.

Tali esclusioni sarebbero da rivedere.

Il contributo a fondo perduto alternativo

Rispetto al contributo automatico, sempre all’art.1 del decreto Sostegni-bis è previsto un contributo alternativo a quello precedente.

Il contributo alternativo spetta a: imprese, professionisti e titolati di redditi agrario.

Tali soggetti devono rispettare i seguenti requisiti ossia avere:

  • un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
  • un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai fini del calcolo del fatturato, rileva sempre la data di effettuazione dell’operazione. Di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Contributo alternativo: quanto spetta?

L’ammontare del contributo spettante in via alternativa, è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
  • settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per chi in precedenza ha ottenuto quello del decreto sostegni, alla differenza di fatturato si applicano le seguenti percentuali: sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il riferimento è sempre ai ricavi/compensi 2019, per i sogegtti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La richiesta del contributo alternativo: si parte dal 23 giugno

La spettanza del contributo alternativo passa dalla presentazione di apposita istanza. A tal proposito, in base a quanto comunicato  dal Ministro dell’Economia lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, dal 23 giugno 2021 sarà possibile presentare le istanze di richiesta. A stretto giro potrebbe arrivare il provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale sono individuate:

  • le modalita’ di effettuazione dell’istanza,
  • il suo contenuto informativo,
  • i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto Sostegni-bis.

Il provvedimento individuerà altresì gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza puo’ essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Attenzione coloro che ricevono il contributo automatico di cui al primo paragrafo, possono ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo. Per intenderci, se il contributo automatico spettante è pari a 1000 euro e quello alternativo richiesto tramite apposita istanza è invece superiore a tale importo, la differenza sarà accredita in favore dell’impresa istante. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l’Agenzia delle entrate non dara’ seguito all’istanza stessa.

Il contributo a valere sulla differenza di utile

Sempre all’art.1 del decreto Sostegni-bis, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto. Ulteriore rispetto a quello automatico e a quello alternativo finora analizzati.

Il contributo a fondo perduto “ulteriore” e’ riconosciuto  a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Tali soggetto devono presentare i seguenti requisiti ossia presentare:

  • un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro e
  • un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Dunque, il parametro utilizzato ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto è l’utile di esercizio.

A quanto ammonta il contributo spettante?

Il contributo sarà riconosciuto (comma 20 art.1 del D.L. 73/2021):

applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art.1 comma 20, D.L. Sostegni-bis).

Ancora manca il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che fissa le modalità di presentazione dell’istanza e il suo contenuto.

L’istanza per il riconoscimento del contributo puo’ essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2021, periodo d’imposta 2020, e’ presentata entro il 10 settembre 2021.