Arrivano i codici tributo per consentire il versamento del contributo solidarietà temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2023 (commi da 115 a 119). Un contributo finalizzato a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

Alla cassa devono andare le partite IVA che esercitano in Italia l’attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita. Ci vanno anche coloro che esercitano nel nostro Paese attività di:

  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Base imponibile, importo e scadenze di pagamento

Le modalità di calcolo della base imponibile del contributo, la misura e i termini di versamento sono indicati nella Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 23 febbraio 2023.

Nel documento è riportato anche un elenco (non esaustivo) dei codici ATECO interessati dalla misura. Si tratta dei seguenti:

  • 06.20.00 – Estrazione di gas naturale
  • 19.20.10 – Raffinerie di petrolio
  • 19.20.20 – Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
  • 19.20.30 – Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
  • 19.20.90 – Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
  • 35.11.00 – Produzione di energia elettrica
  • 35.14.00 – Commercio di energia elettrica
  • 35.21.00 – Produzione di gas
  • 35.23.00 – Commercio di gas distribuito mediante condotte
  • 46.71.00 – Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti perautotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 47.30.00 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Come pagare il contributo di solidarietà temporaneo

La stessa Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, individua i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento del contributo solidarietà temporaneo in commento. Questi i codici:

  • 2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • 1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • 8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

La risoluzione detta anche le istruzioni per la compilazione.

In dettaglio, il codice tributo si indica nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Bisogna poi compilare anche il campo ““anno di riferimento” valorizzandolo con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.