Stanno facendo molto discutere le lettere di compliance sul quadro RS dei forfettari  che l’Agenzia delle entrate sta inviando per sollecitare la sua omessa o irregolare compilazione.

Infatti, diversi addetti ai lavori hanno segnalato come le richieste del Fisco siano illegittime sia nella forma sia nella sostanza.

Infatti, in molti casi le informazioni da indicare nel quadro RS, sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, ragion per cui non dovrebbe essere richiesto il loro inserimento in dichiarazione dei redditi.

I controlli del Fisco sul quadro RS

Con il provvedimento Prot. n. 325550/2023 sul quadro RS, l’Agenzia delle entrate ha informato i contribuenti in regime forfetario dell’invio delle c.d. comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti rispetto ai quali:

  • per il periodo d’imposta 2021,
  • risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.

In poche parole, sono interessati i contribuenti forfettari che non hanno compilato il quadro RS o non l’hanno fatto in maniera completa (per chi è tenuto a farlo).

Per sistemare la situazione, il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997):

  • presentando una dichiarazione integrativa e
  • beneficiando della riduzione delle sanzioni (sanzione base pari a 250 euro da ridurre in ravvedimento) in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Nel provvedimento in parola così come nelle comunicazioni inviate dal Fisco viene evidenziato che il ricorso al ravvedimento potrà avvenire a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973).

Controlli sul quadro RS dei forfettari. La Legge smentisce l’Agenzia delle entrate

In premessa abbiamo accennato al fatto che diversi addetti ai lavori hanno evidenziato come le richieste del Fisco siano illegittime.

Chiariamo subito che la mancata compilazione del quadro RS configura una violazione formale, ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Infatti non incide sull’entità delle imposte da versare.  Nello specifico, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro che, in ogni caso, può essere oggetto di ravvedimento operoso (1/8 entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa).

Detto ciò, l’obbligo di compilazione del quadro RS discende dal comma 74 della Legge n°190/2014 e dalle istruzioni di compilazione del modello Redditi, quadro RS:

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attivita’ svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia’ presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che e’ previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

E’ lo stesso comma 78 a prevede che l’Agenzia delle entrate non possa richiedere dati e informazioni già presenti nei database tributari e non; si pensi a un costo sostenuto per il canone dell’auto detenuta in leasing fatturata regolarmente tramite S.d.I. L’Agenzia può già conoscere questo tipo di informazioni. Ma comunque li richiede al contribuente.

Inoltre, in aiuto dei forfetari, viene anche lo statuto del contribuente.

Infatti l’art.6 della Legge 212/2000 prevede che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia’ in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualita’ del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Dunque, ci sono diverse ragioni per ritenere illegittime le richieste dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo di compilazione del quadro RS, se proprio volessimo estremizzare i concetto fin qui espressi, dovrebbe riguardare solo le info che l’Agenzia delle entrate non può proprio conoscere.

Riassumendo.

  • L’Agenzia delle entrate sta inviando ai contribuenti in regime forfettario specifiche lettere di compliance;
  • le lettere riguardano possibili errori od omissioni nella compilazione del quadro RS del modello Redditi;
  • in molti casi le informazioni da indicare nel quadro RS, sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.