Carburante, manutenzione, assicurazione, rata mensile del finanziamento, le spese per mantenere la propria auto sono infinite. A queste se ne aggiunge una che sicuramente è quella che fa storcere il naso a tutti i contribuenti. Facciamo riferimento al bollo auto dovuto alle Regioni. Infatti, la titolarità della tassa automobilistica è delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Detto ciò, ogni anno pagare il bollo auto sta diventando sempre più difficile. La crescente inflazione spinge le famiglie italiane a dover decidere cosa pagare e cosa no.

E’ chiaro che ci sono delle priorità. Il cibo, le bollette, sono voci di spesa alle quali non ci si può sottrarre.

Da qui, tra le spese che non si riesce sempre a pagare c’è il bollo auto. Ogni singolo anno di debenza del bollo è autonomo. Potrebbe accede che per diversi anni consecutivi e non, il contribuente non riesca a pagare la tassa automobilistica.

Cosa succede in questi casi? Cosa rischia il contribuente?

Il bollo auto. La prescrizione

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile ricordare quali sono i termini trascorsi i quali il bollo auto non è più dovuto. Dunque facciano riferimento alla c.d. prescrizione del bollo auto.

A tal proposito, c’è da dire che il bollo auto si prescrive trascorsi tre anni. Da conteggiare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere pagato.

Nello specifico, l’art.5 del D.L. 953/1982 sulla prescrizione del bollo auto dispone che:

l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Sempre se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o atre misure cautelari ed esecutive). Atto interruttivo che porterebbe al “restart” dei termini di prescrizione.

Detto ciò, gli omessi pagamenti del bollo possono essere anch’essi oggetto di ravvedimento.

Il ravvedimento del bollo auto

Sul ravvedimento, la sanzione da prendere a riferimento per regolarizzare il pagamento del bollo auto è quella base del 30%, ex art.13 D.Lgs 471/1997.

Se versata entro 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Il ravvedimento è ammesso solo laddove il contribuente non abbia ricevuto alcun avviso di recupero da parte della Regione.

Detto ciò, nello specifico, le sanzioni alle quali applicare le riduzioni da ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Individuate le sanzioni, queste dovranno essere versare in:

  • ravvedimento sprint, nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
  • ravvedimento breve, tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
  • intermedio, tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,67% (1/9 del 15%).

Trascorsi i suddetti termini, si entra nel ravvedimento lungo e lunghissimo, con sanzioni dal 3,75 (1/8 del 30%) al 6% (1/5 del 30).

Oltre al bollo e alla sanzione, sono dovuti anche gli interessi legali.

Cosa rischia chi non paga il bollo auto per tre anni consecutivi?

Potrebbe accede che per diversi anni consecutivi e non, il contribuente non riesca a pagare la tassa automobilistica.

Cosa succede in questi casi? Cosa rischia il contribuente?

Ebbene, il contribuente potrebbe ricevere un’ingiunzione di pagamento o una cartella esattoriale se la Regione si avvale dell’Agente della riscossione nazionale per il recupero dei crediti vantati. Alle Regioni non si applicano le disposizioni in materia di accertamento esecutivo.

Ricevuta la cartella, il passo successivo, laddove il contribuente non dovesse pagare neanche a rate, potrebbe essere quello del fermo amministrativo. In tale caso, al contribuente sarebbe vietata la circolazione con il mezzo oggetto di fermo.

Riassumendo…

  • Il bollo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
  • il pagamento può essere oggetto di ravvedimento operoso;
  • ricevuta la cartella, l’Agente della riscossione potrebbe procedere con un fermo amministrativo.