Nel quadro RU del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, debuttano i crediti d’imposta finalizzati all’industria 4.0. Dunque, quello previsto per l’attività di ricerca e sviluppo, credito d’imposta R&S, il bonus per la formazione 4.0 nonchè il credito d’imposta investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di bilancio 2020 e poi modificato dalla Legge di bilancio 2021, con decorrenza retroattiva dal 16 novembre 2020.

 

[Crediti d’imposta 4.0: l’indicazione in dichiarazione dei redditi]–

Le novità del quadro RU: i crediti d’imposta 4.0 nel quadro RU

Nel quadro RU del modello redditi quest’anno potranno essere indicati i seguenti crediti d’imposta 4.0:  il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno; il bonus per la formazione 4.0; il credito d’imposta investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di bilancio 2020 e poi modificato dalla Legge di bilancio 2021.

Le novità previste dalla Legge di bilancio 2021 entrano in vigore a partire dal 16 novembre 2020. Dunque, già dallo scorso periodo d’ìmposta.

Nella sezione I del quadro RU, coma da istruzioni operative, deve essere indicato il codice riferito al credito d’imposta 4.0 spettante. I codici sono rinvenibili nelle suddette istruzioni, nell’apposita tabella.

Nello specifico, alla sezione I del quadro Ru, si indica:

  • al rigo RU1, casella A, il codice identificativo del credito d’imposta;
  • al rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2 e C2.

La compilazione delle colonne 1 e 2 riguarda il credito d’imposta “Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022”.

In particolare, si riporta:

  • nella colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente af- ferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’art. 1, commi 185 e 186, della legge n. 178 del 2020;
  • nella colonna 2, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, previstadall’art. 244 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020.

Ulteriori indicazioni di compilazione per i crediti d’imposta 4.0

Oltre alla sezione I, deve essere compilata anche la sezione IV.

Quasi totalmente dedicata all’indicazione di ulteriore specifiche  dei crediti d’imposta 4.0. In tal sezione sono riportati anche i dati relativi al credito d’imposta investimenti in beni strumentali (Legge°178/2020). Anche con riferimento agli investimenti ordinari ossia non riconducibili alla transizione 4.0.

Nello specifico:

  • i righi RU100, RU101 e RU102 vanno compilati con riferimento al credito d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022”
    istituito dall’art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare nella sezione I con il codice credito “L1”;
  •  il rigo RU110  per l’esposizione dei dati dei crediti d’imposta per le attività di formazione, previsti dall’art. 1, c. 46, della
    legge n. 205 del 2017, da indicare nella sezione I con il codice credito F7;
  •  il  rigo RU120 per l’esposizione dei dati del credito d’imposta“Investimenti beni strumentali nel territorio delloStato2020”,
    da indicare nella sezione I con i codici credito “H4”(investimenti ordinari); “2H” “3H”;
  • rigo RU130 va compilato per l’esposizione dei dati del credito d’imposta“Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021”,
    da indicare nella sezione I con i codici credito “L3”; “2L” “3L.

In alcuni casi, è necessario compilare anche il quadro RS (aiuti di stato).

Il credito d’imposta in beni strumentali: ogni investimento ha il suo codice

In riferimento al credito d’imposta in beni strumentali, per ciascuna fattispecie di investimento agevolabile, va compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

  • “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi
    da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in fun-
    zione dei beni;
  • “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge
    n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
  •  “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge
    n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per ogni codice credito, va indicato inoltre l’utilizzo del credito in F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Le altre novità del quadro RU

Oltre a quanto detto sopra, nel modello Redditi, quadro RU, troveranno posto anche i crediti d’imposta previsti per far fronte all’emergenza covid-19. Il riferimento è ai seguenti crediti d’imposta:

  1.  per botteghe e negozi (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  2.  per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  3.  adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  4. per le spese di sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione, istituito dall’art. 125 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34).