Il DL 39-2024 approvato di recente dal Governo ha messo fine alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito; tuttavia questa non è l’unica nota negativa per i contribuenti. Infatti, è stata approvata anche una norma che rende ancora più complicato utilizzare i crediti da superbonus e altri bonus edilizi in compensazione.

In particolare, è prevista la sospensione dell’utilizzo dei crediti in F24 laddove il contribuente ossia colui che detiene i crediti abbia iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro. Si deve trattare di ruoli  per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

O sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Tuttavia, per chi ha crediti superbonus e cartelle scadute c’è una soluzione. Diciamo fin da subito che il tempo a disposizione per intercettare il blocco alle compensazione dei crediti superbonus è limitato.

Da qui, vediamo nello specifico cosa deve fare chi ha cartelle scadute e non vuole perdere la chance di utilizzare i crediti edilizi per pagare imposte e contributi.

I crediti superbonus e il blocco alle compensazioni

L’art.4 del DL 39/2024 prevede che:

  • in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati o inesistenti;
  • è sospeso l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi in F24.

Si deve trattare di iscrizioni a ruolo o atti affidati all’ADER per importi complessivamente superiori a euro 10.000.

Inoltre rispetto a tali debiti:

  • devono essere già decorsi 90 giorni dalla notifica della cartella (trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento (60+30 gg);
  • non devono esserci provvedimenti di sospensione della riscossione.

In ipotesi di debiti rateizzati, la sospensione opera se è intervenuta la decadenza del piano di rateazione.

A ogni modo, la sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Ciò significa che se colui che detiene il credito ha ruoli scaduti per 10.500 euro ma un credito superbonus di 15.000 euro, la differenza di 4.500 può essere utilizzata in compensazione. Dunque non c’è un divieto assoluto di compensazione.

Le nuove regole non sono già operative.

Infatti:

Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Crediti superbonus. Così si liberano i lavori e si supera il blocco alla compensazione

In base a quanto detto fin qui, una volta che sarà approvato il regolamento del MEF, il contribuente che ha ricevuto la cartella dovrà verificare o meno se sono passati i 90 giorni dalla notifica.

Se non sono passati può procedere liberamente alla compensazione. Al contrario se invece il termine dei 90 giorni è già spirato e il debito totale è oltre 10.000 euro, se vuole compensare dovrà pagare il debito oppure richiedere una rateazione della cartella, ex art.19 del DPR 602/1973.

Pagando la prima rata riuscirà a superare il blocco alle compensazioni. Il consiglio è quello di richiedere la rateazione al più presto. Anche prima dell’approvazione del regolamento MEF che renderà operativo il divieto.

Tenendo comunque a mente che il divieto di compensazione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi scaduti. Nei termini spiegati sopra.

Infine, è utile ricordare che i crediti da superbonus, bonus ristrutturazione, ecc., possono essere utilizzati per pagare in F24 imposte e contributi, tasse, ecc. che si versano con tale modello ossia:

  • imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • eccetera.

Con i bonus edilizi non è possibile pagare la rottamazione delle cartelle.

Riassumendo…

  • Il DL 39 blocca la compensazione dei crediti edilizi in presenza di cartelle scadute;
  • si deve trattare di iscrizioni a ruolo o atti affidati all’ADER per importi complessivamente superiori a euro 10.000;
  • il divieto di compensazione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi scaduti;
  • se la cartella viene rateizzata non concorre alla verifica del limite di 10.000 euro.