Entro il 30 novembre 2023, le imprese beneficiarie del credito d’imposta 4.0, investimenti 2022, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, l’apposito modello contenente i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il  modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected]

Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0

Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, Legge n°178/2020, spetta potenzialmente a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le STP, e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

  • indipendentemente dalla natura giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime contabile;
  • dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il suddetto bonus, per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali (non 4.0) è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Tuttavia, non possono richiedere il bonus: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Circa l’entità dell’agevolazione, ad esempio, per gli investimenti 2022 in Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento), il bonus opera con le seguenti percentuali agevolative:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta spetta con le suddetta aliquote rafforzate anche per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023.

Ciò a a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022:  il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Bonus investimenti 4.0. Entro il 30 novembre serve questa comunicazione

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo all’invio del modello citato in premessa.

Entro il 30 novembre 2023, le imprese beneficiarie del credito d’imposta 4.0 investimenti 2022, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, l’apposito modello contenente i dati e le altre informazioni riguardanti gli investimenti oggetto di credito d’imposta 4.0

In particolare la comunicazione riguarda il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. In quanto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B della L.n°232/2016.

Si ponga attenzione al fatto che:

  • l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta;
  • i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Riassumendo…

  • Giorno 30 novembre scade il termine per l’invio al Mi.SE della comunicazione dei dati degli investimenti 4.0 effettuati nel 2022;
  • l’invio del modello serve al Ministero competente per verificare l’efficacia della misura;
  • l’omesso invio della comunicazione non è causa di decadenza dell’agevolazione.