Passa oggi, 31 ottobre 2023, l’ultimo treno per l’invio all’Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche 2023 (CU/2023 anno d’imposta 2022) aventi ad oggetto solo redditi esenti o che non erano necessarie all’Agenzia stessa per predisporre la Dichiarazione redditi 2023 precompilata dei contribuenti.

Si tratta, ad esempio, delle CU/2023 riferite ai compensi erogati nel 2022 a lavoratori autonomi con partita IVA. L’adempimento, dunque, interessa i sostituti d’imposta.

Entro il 16 marzo la consegna al lavoratore

La CU/2023 andava consegnata ai lavoratori/collaboratori entro il 16 marzo 2023.

Ciò a prescindere da se trattasi di certificazione unica necessaria all’Agenzia Entrate per predisporre la Dichiarazione redditi precompilata 2023 (anno d’imposta 2022) o NON necessaria a tale scopo.

Il sostituto d’imposta oltre a consegnarla al lavoratore, deve anche inviarla all’Agenzia Entrate. L’invio vede scadenze differenziate. In dettaglio, le CU/2023 necessarie alla precompilata andavano inviate all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2023. Diversa, invece, la scadenza per le CU/2023 contenenti solo redditi esenti e quelle non necessarie alla Dichiarazione redditi precompilata 2023 (anno d’imposta 2022). Queste, possono inviarsi entro la scadenza del termine di presentazione del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022). Questo significa entro oggi, 31 ottobre 2023.

CU/2023 autonomi, se errate si possono limitare i danni

La legge sulle sanzioni per la Certificazione unica (comma 6 quinquies art. 4 DPR n. 322/1998) non prevede la possibilità di sanare la tardività (come ad esempio è previsto per la Dichiarazione redditi tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dal termine ordinario).

Il sistema sanzionatorio per le CU dice che l’ammenda è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta.

Prevista, invece, una riduzione sanzionatoria in caso di CU errata che poi viene corretta. In dettaglio, il focus sulle sanzioni Certificazioni Uniche prevede che non si applica nessuna sanzione nell’ipotesi di certificazione unica errata trasmessa entro il termine ordinario poi corretta e inviata nuovamente entro 5 giorni successivi al termine ordinario stesso.

Si consideri il caso in cui, ad esempio, si invia entro oggi (31 ottobre 2023) la CU/2023 autonomi. Poi domani ci si accorge di aver commesso errori. In tal caso, si può correggere e inviarla nuovamente entro il 6 novembre 2023 (il 5 è domenica) senza subire sanzioni.

In caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario e poi corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni successivi al termine ordinario stesso, ma entro 60 giorni, invece:

  • la sanzione si riduce a 33,33 euro (ossia 1/3 di 100 euro) per ogni certificazione errata. Previsto un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta, da versare con il codice tributo 8948.

Riassumendo…

  • scade il 31 ottobre 2023 il termine di invio all’Agenzia Entrate, per i sostituti d’imposta, delle CU/2023 (anno d’imposta 2022) contenenti solo redditi esenti o non necessarie alla Dichiarazione redditi 2023 precompilata
  • il sistema sanzionatorio prevede che per ogni CU omessa, tardiva o errata CU è prevista una sanzione pari a 100 euro con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta
  • in caso di certificazione errata c’è possibilità di rimediare entro un certo periodo di tempo evitando o limitando la sanzione.