Il 31 ottobre 2023 segna la scadenza del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) ma segna anche l’ultimo giorno entro cui inviare all’Agenzia Entrate le CU/2023 (anno d’imposta 2022) che hanno ad oggetto solo redditi esenti o che non erano necessarie all’Agenzia stessa per predisporre la Dichiarazione redditi 2023 precompilata dei contribuenti.

Si tratta di due adempimenti che devono mettere in atto i sostituti d’imposta, ossia i datori di lavoro.

Volendo focalizzarci solo sulla Certificazione Unica (l’ex CUD per intenderci) i tempi di consegna al lavoratore e di invio all’Agenzia Entrate sono diversi a seconda del caso.

Consegna e invio CU/2023 con scadenze diverse

Innanzitutto, ricordiamo cos’è la certificazione unica. È quel documento con cui il datore di lavoro (azienda privata o pubblica) “certifica” le remunerazioni erogare e le ritenute d’imposta operate nell’anno oggetto del modello.

Quindi, la Certificazione Unica 2023 (CU/2023) interessa l’anno d’imposta 2022. Questa andava consegnata al lavoratore/collaboratore entro il 16 marzo 2023. Laddove però il rapporto di lavoro è cessato prima, la certificazione era (ovvero è) da consegnarsi entro 12 giorni dalla cessazione.

Oltre a consegnarla al lavoratore, il sostituto d’imposta doveva anche inviarla all’Agenzia Entrate. L’invio andava fatto anch’esso entro il 16 marzo 2023.

Tuttavia, laddove la CU/2023 contenga solo redditi esenti o è una CU non necessaria alla Dichiarazione redditi precompilata 2023 (anno d’imposta 2022), l’invio all’Agenzia delle Entrate può farsi entro il termine di presentazione del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022). Quindi, entro il 31 ottobre 2023.

CU/2023, sanzioni e rimedi

La legge sulle sanzioni Certificazione unica è quella di cui al comma 6 quinquies art. 4 DPR n. 322/1998.

In dettaglio, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta. Ad ogni modo:

  • in caso di invio CU errata trasmessa entro il termine ordinario poi corretta e inviata entro 5 giorni successivi al termine ordinario stesso
    • non c’è sanzione;
  • in caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario e poi corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni successivi al termine ordinario stesso ma entro 60 giorni
    • la sanzione è pari a 33,33 euro (ossia 1/3 di 100 euro) per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta, da versare con il codice tributo 8948.

Esempio

Il datore di lavoro invia la CU/2023 non necessaria alla precompilata il 28 ottobre 2023.

Il 2 novembre si accorge che quella certificazione è errata.

Quindi:

  • se la corregge e la invia entro i primi 5 giorni dal 31 ottobre, ossia entro il 6 novembre (il 5 è domenica), non ci sarà nessuna sanzione;
  • se la corregge e invia dopo il 6 novembre ma entro il 2 gennaio 2024 ci sarà la sanzione di 33,33 euro. I 6 giorni finiscono il 30 dicembre che è sabato, il 31 è domenica e il 1° gennaio è festivo.

Lasciando passare anche il 2 gennaio 2024 senza inviare la CU, la sanzione sarà quella piena, ossia 100 euro.

Riassumendo…

  • entro il 31 ottobre 2023 i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia Entrate le CU/2023. Anno d’imposta 2022 contenenti solo redditi esenti o non necessarie alla Dichiarazione redditi 2023 precompilata
  • per ogni CU omessa, tardiva o errata CU è prevista una sanzione pari a 100 euro. Con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta
  • non c’è sanzione in caso di invio Certificazione Unica errata trasmessa entro il termine ordinario. E poi corretta e inviata entro 5 giorni successivi al termine ordinario stesso
  • in caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario e poi corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni successivi al termine ordinario stesso ma entro 60 giorni, la sanzione è pari a 33,33 euro. Ossia 1/3 di 100 euro per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.