L’inizio della campagna fiscale 2024 passa per il primo appuntamento con il fisco dei datori di lavoro/sostituti d’imposta. La data da segnare è il 18 marzo 2024 (il 16 è sabato). Si tratta del giorno entro cui, al netto di proroghe, i predetti sono chiamati ad inviare, all’Agenzia Entrate, il Modello CU 2024 (anno d’imposta 2023) dei propri dipendenti/collaboratori. Entro la stessa data il modello deve essere anche consegnato a questi ultimi.

Tale primo invio al fisco interessa le CU necessarie all’Agenzia stessa per predisporre la dichiarazione redditi precompilata dei contribuenti.

Quelle, invece, non necessarie a tale scopo potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2024, ossia entro la scadenza del Modello 770/2024. Sono tali, ad esempio, le CU che certificano solo redditi esenti. Fermo restando che, comunque, la consegna al lavoratore dovrà farsi entro il 18 marzo 2024.

I rischi per chi salta le scadenze

Il Modello CU 2024 definitivo è stato pubblicato qualche giorno fa dall’Agenzia Entrate. In sintesi è l’ex CUD. Quindi, il modello con cui il datore di lavoro certifica le remunerazioni erogate e le ritenute d’imposta operate nell’anno d’imposta 2023 per i propri lavoratori/collaboratori.

Il legislatore prevede la sanzione pari a 100 euro per ogni CU 2024 omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta.

Tuttavia, nell’ipotesi di CU 2024 errata inviata entro il termine ordinario, ossia 18 marzo 2024 (ovvero 31 ottobre 2024 se trattasi si certificazione non necessaria alla dichiarazione redditi precompilata), il sostituto d’imposta:

  • può inviarne un’altra a correzione della precedente;
  • se ciò è fatto entro 60 giorni dal termine ordinario, la sanzione sarà pari a 1/3 di 100 euro (ossia 33,33 euro) per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Non scatterà, invece, nessuna sanzione se la correzione è fatta entro i primi 5 giorni.

CU/2024: esempio di sanzioni e rimedi

Si consideri una CU 2024 inviata dall’Agenzia Entrate il 15 marzo 2024.

Il 19 marzo di questo stesso anno il datore di lavoro si accorge che quella certificazione è errata. In tal caso:

  • se invia una nuova CU corretta entro i primi 5 giorni dal 18 marzo, ossia entro il 23 marzo (che essendo sabato slitta al 26 marzo), non ci sarà nessuna sanzione;
  • laddove invia la nuova CU corretta dopo i 5 giorni ma entro 60 giorni dal termine ordinario, ossia entro il 17 maggio 2024, la sanzione sarà di 33,33 euro.

Nel caso in cui invii la certificazione corretta dopo il 17 maggio 2023, scatterà la sanzione piena di 100 euro.

Riassumendo…

  • entro il 18 marzo 2024 (il 16 è sabato) i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia Entrate le CU 2024 necessarie per predisporre la dichiarazione redditi precompilata 2024 dei contribuenti
  • le CU 2024 non necessarie alla dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2024 (scadenza Modello 770/2024)
  • in ogni caso la consegna della certificazione al lavoratore/collaboratore deve essere fatta entro il 18 marzo 2024
  • per ogni CU 2024 omessa, tardiva o errata la sanzione è pari a 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta
  • se la certificazione errata, inviata nel termine ordinario, è corretta nei primi 5 giorni da detto termine ordinario, non ci sarà sanzione
  • se, invece, è corretta dopo i primi 5 giorni ma entro 60 giorni, la sanzione sarà pari a 33,33 euro per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.