Per l’anno d’imposta 2023, le CU 2024  contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024, come quelli da lavoro autonomo “professionale”, possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Ossia entro il termine per l’invio del modello 770. A partire dal prossimo anno, invece, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Ciò in ragione del fatto che, per quest’anno, le informazioni ricavabili dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730 saranno utilizzate solo in via sperimentale.

Queste sono le importanti indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 13/e del 4 marzo 2024.

Considerato che per l’elaborazione della dichiarazione precompilata il Fisco utilizzerà solo le CU “autonomi” pervenute entro il 18 marzo, chi è in possesso di CU trasmesse all’Agenzia delle entrate dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata. Aggiungendo le informazioni mancanti.

Nei fatti la dichiarazione si considererà modificata in maniera rilevante. 

Da qui, è lecito chiedersi quali siano gli effetti sui controlli attivati dal Fisco rispetto agli oneri detraibili o deducibili pre-inseriti nella dichiarazione.

La CU 2024 al 31 ottobre

In apertura abbiamo detto che le CU autonomi potranno essere inviate al 31 ottobre.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire un quesito operativo che si erano posto i vari addetti ai lavori.

In particolare, l’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati.

Compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Di norma, articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770. Ossia entro il 31 ottobre.

Da qui, considerata l’estensione della precompilata anche alle partite iva, ci si chiedeva se anche per i compensi corrisposti agli autonomi fosse necessario inviare la CU al 16 marzo (18 marzo. per quest’anno).

Ebbene, considerata che per il 2024 la precompilata partite Iva è solo sperimentale, le Cu autonomi potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2024.

CU 2024 al 31 ottobre. Più tempo per l’invio, più controlli sulla dichiarazione

Come specificato nella risoluzione n° 13 sulla CU 2024 in parola:

le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Dunque, con CU autonomi post 18 marzo, il lavoratore dovrà modificare la precompilata inserendo il reddito coma da certificazione unica.

Da qui, la dichiarazione si considererà modificata. Con tutte le conseguente negative che ne derivano in termini di controlli sulla precompilata, ex art. 5 del D.Lgs 175/2014.

Ad esempio, se la precompilata viene presentato mediante CAF o professionista on modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:

  • i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Riassumendo…

  • La CU autonomi 2024 potrà essere inviata al Fisco entro il 31 ottobre 2024;
  • con CU autonomi post 18 marzo, il lavoratore dovrà modificare la precompilata inserendo il reddito coma da certificazione unica tardiva;
  • in tale caso la dichiarazione sarà considerata modificata con conseguenze negative in termini di controlli sul dichiarativo.