Salvo proroghe, marzo è il mese della consegna ai lavoratori e pensionati del Modello CU (Certificazione Unica). In pratica l’ex CUD. Si tratta del modello con cui il datore di lavoro (sostituto d’imposta) certifica al proprio dipendente/collaboratore i compensi erogati e le ritenute operate nell’anno d’imposta di riferimento. Dunque, nella CU/2024 sono certificati compensi e ritenute dell’anno d’imposta 2023.

La certificazione unica serve poi al contribuente quando deve fare la propria dichiarazione redditi al fisco.

Pertanto, il documento deve “obbligatoriamente” essere consegnato dal datore di lavoro o quanto meno messo a disposizione in un’area web a cui il lavoratore stesso può accedere (previa autenticazione) per scaricare il documento.

Lo stesso datore di lavoro deve anche inviare le certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate. Un invio che deve essere telematico e anch’esso effettuato entro un certo termine di scadenza.

L’invio scaglionato delle CU/2024

In merito all’invio delle CU/2024 all’Agenzia Entrate, come per gli altri anni, è necessario distinguere tra quelle necessarie all’Agenzia stessa per predisporre la dichiarazione redditi precompilata dei contribuenti e quelle, invece, non necessarie a tale scopo.

Quelle necessarie alla precompilata devono inviarsi entro il 16 marzo 2024, che essendo sabato può slittare al 18 marzo. Le CU/2024 non necessarie alla precompilata, invece, possono inviarsi entro la stessa scadenza del Modello 770/2024, ossia entro il 31 ottobre 2024. Ne sono un esempio le Certificazioni Uniche che contengono solo redditi esenti dalle imposte.

In merito alle sanzioni applicabili alle Certificazioni Uniche non inviate, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta. La sanzione si riduce a 1/3 (quindi 33,33 euro) per ogni CU errata e ritrasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Non ci applica sanzione, invece, in caso di CU errata e ritrasmessa entro 5 giorni successivi alla scadenza.

La consegna al lavoratore

Che sia una CU/2024 necessaria al fisco per fare la dichiarazione precompilata dei contribuenti o che non lo sia, la consegna del modello al lavoratore/collaboratore dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 16 marzo 2024 (ovvero 18 marzo).

Il datore di lavoro può consegnare la certificazione unica in qualsiasi modo: a mano, per raccomandata, via PEC. La cosa importante è che ci sia traccia di prova dell’avvenuta consegna entro detto termine.

Alcuni sostituti d’imposta permettono di scaricare via web la CU. È il caso ad esempio della Certificazione Unica rilasciata dall’INPS e quella rilasciata da altre Pubbliche Amministrazioni. Resta fermo che anche in questi casi il modello deve risultare disponibile entro il 18 marzo 2024 per essere scaricato in qualsiasi momento (anche successivo a detta data).

L’omessa consegna CU/2024

Laddove il lavoratore non riceva la CU/2024 questi può sollecitare il datore a rilasciarla. Il consiglio, anche in tal caso, è quello di lasciare traccia del sollecito (quindi, ad esempio, fare formale richiesta mediante PEC).

Ad ogni modo, se il datore di lavoro dovesse persistere nel non rilasciare la Certificazione Unica, è possibile segnalare la cosa all’Agenzia Entrate e/o Guardia di Finanza. Il datore è anche punibile con la sanzione che va dal 250 euro a 2.000 euro (art. 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997).

Si ricorda anche che in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, la CU deve rilasciarsi entro 12 giorni successivi alla cessazione medesima.

Riassumendo

  • entro il 18 marzo 2024 (il 16 è sabato) i sostituti d’imposta devono consegnare la CU/2024 (redditi 2023) ai lavoratori/collaboratori
  • l’omessa consegna è punibile
  • entro la stessa data del 18 marzo occorre che i datori inviino le CU anche all’Agenzia Entrate se trattasi di quelle indispensabili a predisporre la dichiarazione precompilata dei contribuenti
  • le CU non necessarie alle dichiarazioni precompilate possono inviarsi all’Agenzia Entrate entro il 31 ottobre 2023
  • i menzionati termini potrebbero essere suscettibili di proroga.