Le spese rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per l’acquisto pc, tablet ed altri strumenti per permettere lo svolgimento della didattica a distanza (DAD) dei figli, non concorrono a formare il reddito dal lavoro del dipendente stesso e, come tali, quindi, sono esenti da IRPEF.

La DAD causa Covid-19

I diversi provvedimenti adottati dal Governo e dagli enti locali, per fronteggiare e contenere l’epidemia Covid-19, hanno stabilito, tra l’altro, la sospensione della didattica in presenza.

In sostituzione è stata prevista la c.d. DAD (didattica a distanza) con la formazione delle “classi virtuali”.

Molte famiglie hanno, dunque, dovuto attrezzarsi acquistando laptop, pc o altri strumenti più all’avanguardia per permettere ai figli di seguire le lezioni da casa collegandosi da remoto con la classe virtuale.

Alcune aziende, al fine di dare un sostegno ai propri dipendenti, hanno erogato rimborsi a fronte di dette spese sostenute dai lavoratori. E ‘stato, pertanto, chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare a tali rimborsi.

Dispositivi per DAD: il trattamento fiscale del rimborso spese acquisto pc e tablet

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione nella Risoluzione n. 37/E del 28 maggio 2021. Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria richiama quanto disposto alla lett. f) ed f-bis) art. 51 del TUIR, dove è stabilito che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, per finalità educative e di istruzione
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché’ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Detto, questo, poiché il pc, il laptop e il tablet rappresentano strumenti indispensabili per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione, ne consegue che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente e, quindi, è esenti da IRPEF.

Tutto ciò, a condizione che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.

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