Il nuovo decreto bollette (o decreto energia) tra le varie misure prevede una sanatoria degli scontrini. Diciamo fin da subito che il perimetro della sanatoria, rispetto alle previsioni iniziali è stato ampiamente rivisto dal Governo. Infatti, nel testo finale del decreto sono ridotte significativamente le ipotesi in cui è possibile sanare le violazioni commesse versando una piccola sanzione. Non potranno essere regolarizzate le violazioni in materia di obblighi di fatturazione.

Vediamo nello specifico chi potrà sfruttare la nuova sanatoria e quali sanzioni possono essere versate in misura ridotta.

Il nuovo Decreto bollette

Il nuovo decreto bollette interviene in diversi ambiti per dare una mano a famiglie e imprese contro il caro energia.

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

  • la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Decreto bollette. Arriva la sanatoria degli scontrini

Come accennato in premessa, il nuovo decreto prevede la possibilità di sanare le violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si parla anche di sanatoria degli scontrini anche se oramai il documento commerciale ha preso il posto dello scontrino fiscale.

In base a quanto riportato nel comunicato stampa del Governo sul nuovo DL Bollette:

le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

La sanatoria degli scontrini. Le violazioni oggetto di sanatoria

Andando più nello specifico, la sanatoria in parola riguarda le violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sanzionabili ai sensi dell’art. 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471/1997, commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. (9) (10) 

Secondo l’articolo 5 del decreto, infatti, i contribuenti che nel predetto periodo hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui al citato articolo 6, commi 2-bis e 3 , potranno rimuoverle entro il 15 dicembre 2023 mediante il ravvedimento operoso.

In base all’art.5 del decreto possono essere sanate le suddetta violazioni anche se già oggetto di constatazione con PVC entro il 31 ottobre 2023.  Ciò a condizione che non siano però state contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento (provvedimento irrogazione sanzioni).

Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria ossia della della sospensione licenza/autorizzazione (art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Riassumendo.

  • Il nuovo decreto bollette prevede una nuova sanatoria per gli scontrini emessi dagli esercenti al minuto;
  • la violazioni commessi potranno essere definite in ravvedimento operoso, anche se già constatate con PVC;
  • la sanatoria riguarda le violazioni commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.