Nella giornata di ieri, la Camera ha approvato la legge di conversione del DL 51/2023, c.d. decreto Lavoro.

Anche dopo la conversione in legge vengono confermate le novità in materia di fringe benefit. Infatti, i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di beni e servizi erogati dall’azienda fino ad un valore di 3.000 euro. Anche ad personam e senza pagare imposte e contributi. In fase di conversione in legge ci si aspettava cha la misura venisse estesa alla generalità dei dipendenti. Tuttavia non è così, infatti, rimane la previsione in base alla quale il più ampio limite di esenzione fiscale e contributiva varrà solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Decreto Lavoro. Fringe benefit a 3.000 euro senza imposte e contributi

L’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit, è contenuto nell’art.40 del DL Lavoro.

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.;

Così come previsto in via provvisoria per il 2022, rientrano tra i fringe benefit per i quali opera la soglia di esenzione fiscale e contributiva più alta, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Decreto Lavoro, fringe benefit a 3.000. Conferma nel testo definitivo

In fase di conversione in legge, ci si aspettava che la portata della suddetta norma venisse ampliata. Inizialmente si era discussa la possibilità di estendere le previsioni di favore a tutti i lavoratori dipendenti. Invece, anche con la legge di conversione approvata ieri, rimane ferma l’applicabilità della soglia più alta di 3.000 euro solo per i lavoratori con figli a carico. Ossia, che rispettano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR. I dipendenti senza figli a carico, godranno invece della ben più bassa soglia di esenzione fissata a 258,23 euro.

E’ utile ricordare che sono considerati a carico: i membri della famiglia, compresi i figli con un un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro. Al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che hanno un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro. Sempre al lordo degli oneri deducibili. Indipendentemente dalla suddivisione delle spese tra i genitori.

Spese da computare per il calcolo del limite di reddito

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo soggetto a Irpef:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • ecc.

Per individuare i figli a carico, ci sono precise regole da seguire.

Riassumendo…

  • La legge di conversione del DL Lavoro è approvata da ieri;
  • nel testo finale trova conferma l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit;
  • la soglia di 3.000 euro riguarda solo i lavoratori dipendenti con figli a carico e solo per il periodo d’imposta 2023.