Il nuovo decreto contro il caro bollette  ha apportato diverse modifiche alle misure facenti parte della c.d. pace fiscale. Il Governo è intervenuto anche in materia di definizione e adesione agevolata agli atti di accertamento. Infatti è stata ampliata la platea degli atti che possono essere oggetto di definizione agevolata. In primis è previsto che possano essere definiti in acquiescenza anche gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Dunque, anche per tali atti, i contribuenti potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le novità che interessano la definizione agevolata degli atti di accertamento.

La definizione agevolata degli atti di accertamento

La definizione agevolata degli atti di accertamento, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 è una delle misure di cui alla c.d. pace fiscale.

Grazie a tale definizione agevolata, il contribuente può definire in maniera vantaggiosa gli atti di accertamento con adesione, gli avvisi di accertamento e quelli di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.

Grazie alla definizione agevolata, il contribuente paga delle sanzioni ridotte a 1/18.

La definizione agevolata riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

  • processi verbali di constatazione, PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Sono inoltre definibili, in acquiescenza in questo caso (art.15 del D.Lgs 218/1997), gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Definizione agevolata atti di accertamento. Cosa cambia con il decreto bollette?

Come accennato in premessa, l’ultimo decreto contro il caro bollette, ha rivisto la portata della definizione agevolata degli atti di accertamento.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo,

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Inoltre,

  • per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale;
  • la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Dunque, si tratta di modiche sostanziali che ampliano e di molto il perimetro applicativo della definizione agevolata.