La Legge di conversione del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, ha superato sia l’esame del Senato che quello della Camera, ora si attende la sola pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Diverse le novità introdotte rispetto al testo iniziale del Governo. Se per la maggiore, il decreto è caratterizzato soprattutto da aiuti e bonus in favore di imprese e famiglie, non mancano però altri tipi di interventi. Infatti, il testo definitivo del decreto, modifica in positivo anche la definizione agevolata delle liti in corso con il Fisco che è stata introdotta con la recente riforma del processo tributario.

Facciamo riferimento alla chiusura agevolata dei contenziosi pendenti in Corte di Cassazione.

Vediamo quali sono le novità introdotte con il decreto Aiuti-bis.

La definizione delle liti pendenti

Grazie all’art.5 della Legge n°130/2022, legge di riforma del processo tributario, le liti in corso innanzi la Corte di Cassazione contro il Fisco, possono essere chiuse pagando un importo che dipende dal valore della lite nonché dallo stato del giudizio. Difatti, si tratta di una definizione agevolata.

In particolare, possono essere chiuse:

  • le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione di valore non superiore a 100mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e
  • quelle di valore non superiore a 50mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Nel primo caso, il contenzioso può essere archiviato pagando un importo pari al 5% del valore della controversia, nel secondo caso, il 20% dello stesso.

Il valore della controversia è rappresentato, in linea di massima, dalla maggiore imposta richiesta e oggetto di contestazione in primo grado (vedi Commissione tributaria provinciale), al netto di sanzioni e interessi.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Non sono definibili le controversie in cui il contribuente risulta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Da pochi giorni, l’Agenzia delle entrate ha messo on line il modello per chiudere le liti. L’istanza dovrà essere presentata entro il 16 gennaio 2023.

Le novità nel decreto Aiuti-bis

Come detto in premessa, il decreto Aiuti-bis, post conversione in legge, rivede la definizione agevolata delle liti. Ampliando l’ambito oggettivo di applicazione.

Infatti, è stato, infatti, eliminato il limite temporale del 15 luglio 2022 che individuava i procedimenti ammissibili alla definizione agevolata.

Dunque, nel complesso, i procedimenti per i quali è possibile fruire della definizione agevolata sono quelli il cui ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge 130. Dunque al 16 settembre 2022. A ogni modo, è sempre necessario che alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una sentenza definitiva .

Si ricorda che all’atto di presentazione della domanda di chiusura del contenzioso, va allegata la ricevuta dell’F24 con il quale sono state pagate le suddette somme. A breve, l’Agenzia delle entrate approverà i codici tributo da indicare in F24.