Il decreto bollette (decreto-legge n. 34 del 2023), dopo il via libera ricevuto anche dal Senato è divenuto ufficialmente legge. Possiamo, dunque, considerare ufficiale anche il nuovo calendario per la definizione agevolata liti pendenti.

Un calendario riscritto rispetto a quello originariamente previsto dalla legge di bilancio 2023. Inoltre, proprio in fase di conversione in legge del decreto è giunta in extremis un’altra importante novità. Ossia, la possibilità di pagare le rate successive alle prime tre, in un massimo di 51 rate mensili (invece che, quindi, rate trimestrali).

Buone notizie anche per la rottamazione quater che allarga il suo raggio d’azione.

Come funziona la definizione agevolata liti pendenti

La possibilità di aderire alla c.d. definizione agevolata liti pendenti, è stata prevista dalla manovra di bilancio 2023 (commi da 186 a 202).

In pratica, il legislatore vuole consentire ai contribuenti che hanno, al 1° gennaio 2023, un giudizio pendente verso il fisco di chiuderlo anticipatamente pagando un importo favorevole rispetto a quello che il si pagherebbe in caso di soccombenza.

In particolare, se il contribuente dovesse decidere di sfruttare questa possibilità, andrebbe a pagare il:

  • 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado
  • 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Non si pagherebbero, invece, sanzioni ed interessi.

Come fare domanda e come pagare

L’adesione alla definizione agevolata liti pendenti non è automatica. Per goderne è necessario presentare domanda all’Agenzia Entrate utilizzando il relativo modulo attraverso il software “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti“.

La trasmissione della richiesta può essere fatta direttamente dal contribuente oppure tramite i soggetti incaricati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

La sanatoria si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto a seguito dell’adesione. A questo proposito la norma dice che il pagamento deve essere fatto in unica soluzione. Tuttavia, se quanto c’è da pagare supera i 1.000 euro, il contribuente può scegliere anche il pagamento rateale (massimo 20 rate).

Definizione agevolata liti pendenti, nuove date e opzione rate mensili

Secondo quanto previsto dalla manovra 2023 la domanda di adesione alla definizione agevolata liti pendenti doveva essere trasmessa entro il 30 giugno 2023. Il decreto bollette, proroga questa data al 30 settembre 2023.

In merito alle scadenze di pagamento, la manovra stabiliva che:

  • in caso di pagamento in unica soluzione, la scadenza fosse al 30 giugno 2023
  • in caso di pagamento rateale, le scadenze fossero 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo, di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2023.

Il decreto bollette modifica il calendario, stabilendo che:

  • in caso di pagamento in unica soluzione, la scadenza è al 30 settembre 2023
  • in caso di pagamento a rate, invece, le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Altra importante novità è che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024. E’ fatta, tuttavia, eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese stesso.

Riassumendo…

  • il decreto bollette, come convertito in legge, modifica il calendario della definizione agevolata liti pendenti
  • la domanda di adesione scade il 30 settembre 2023
  • resta fermo che il pagamento del dovuto sarà in unica soluzione. Tuttavia, se l’importo da pagare è superiore a 1.000 euro il contribuente può scegliere il pagamento rateale (massimo 20 rate)
  • il pagamento in unica soluzione ha scadenza 30 settembre 2023
  • in caso di pagamento rateale:
    • le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023
    • le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno a partire dal 2024
  • per il pagamento rateale, il contribuente può scegliere di versare le rate successive alla prime tre, in 51 rate mensili a partire da gennaio 2024.
    In tal caso ogni rata scade alla fine di ciascun mese, tranne che per dicembre (la scadenza è il giorno 20 del mese).