L’articolo 21 del decreto Adempimenti interviene sulla procedura di conferimento, da parte dei contribuenti, delle deleghe nei confronti degli intermediari, al fine di abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi on line offerti dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Ricordiamo che, l’accesso ai servizi telematici offerti è attualmente consentito per mezzo dell’utilizzo di diversi modelli di delega (tra gli altri, modello DP1 per accedere ai servizi di Agenzia delle entrate-Riscossione, modello di delega predisposto dall’Agenzia delle entrate per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ecc.).

Gli intermediari delegabili sono quelli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Si tratta di quelli indicati all’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Quindi:

  • commercialisti e esperti contabili
  • consulenti del lavoro
  • avvocati
  • revisori legali dei conti
  • dottori agronomi e forestali
  • agrotecnici
  • periti agrari
  • notai
  • società tra professionisti, iscritte all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro
  • responsabili dei Caf-dipendenti e pensionati
  • Caf-impresa.

Cosa significa delega unica all’intermediario

Con il citato decreto Adempimenti si interviene uniformando la procedura di conferimento della delega.
Sarà, pertanto, possibile, per i contribuenti, delegare gli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con un’unica operazione.

A spiegarlo è l’Agenzia Entrate nella circolare di chiarimenti sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024). Anche se l’Amministrazione finanziaria non lo precisa, è da ritenersi che quando si parla di delega “unica”, non significa che il contribuente può delegare un unico intermediario e basta. Questi, infatti, potrà comunque ad esempio delegare per l’accesso ad alcuni servizi il commercialista e per altri servizi altro intermediario. Fare delega unica significa semplicemente che con uno stesso modello di delega si potrà delegare lo stesso soggetto a più servizi.

Dunque, non più un modello di delega specifico per ciascun specifico servizio.

Anche la durata diventa unica

Si permette, pertanto, al contribuente di individuare, nel conferimento della delega unica, puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega stessa.

Infine, si fissa anche un termine unico di scadenza, La delega unica è valida fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita, salvo revoca espressa.

Gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita. Si demanda, comunque, ad un provvedimento che l’Agenzia Entrate dovrà emanare per dare attuazione alle novità in esame.

Riassumendo

  • l’art. 21 D. Lgs. n. 1/2024 introduce la delega unica all’intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione
  • dunque, non più un modello specifico per delegare lo specifico servizio
  • con un unico modello il contribuente potrà indicare i servizi ai quali si delega l’intermediario
  • si uniforma anche la scadenza della delega (31 dicembre del 4° anno successivo al conferimento, salvo revoca anticipata).