Nell’ambito della regolamentazione delle pratiche contabili, recenti aggiornamenti legislativi hanno introdotto importanti novità per i professionisti che tengono le scritture contabili dei propri assistiti.

Queste modifiche, delineate nel decreto Adempimenti, mirano a tutelare i depositari di dette scritture, come commercialisti e altri consulenti fiscali.

Viene introdotta la possibilità, per il depositario, di comunicare la cessazione del proprio incarico in caso di inerzia, in detto adempimento, da parte del cliente. In passato, la mancata cooperazione del cliente poteva mettere i depositari in una situazione difficile, soprattutto durante i controlli delle autorità fiscali come l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.

Cosa fare in caso di inerzia del cliente

Con il decreto Adempimenti, dunque, i depositari delle scritture contabili hanno il diritto di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico se il cliente non interviene attivamente in tal senso.

Il processo per recedere dall’incarico è stato chiaramente definito per assicurare trasparenza e correttezza. Viene spiegato, insieme alla nuova delega unica, nella circolare di chiarimenti sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024).

In sostanza, dopo la cessazione formale dell’incarico, il depositario deve attendere 60 giorni prima di poter procedere con la comunicazione di recesso. Questo periodo di tempo serve per dare al cliente la possibilità di assumersi la responsabilità delle proprie scritture contabili e di trovare un nuovo depositario.

Se, trascorsi questi 60 giorni, il cliente non ha ancora agito, il depositario originale può procedere con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate, informando preliminarmente il cliente della propria intenzione di avvalersi di questa facoltà. Tale comunicazione deve essere effettuata seguendo le modalità e le tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024. Questo assicura che tutte le parti interessate siano adeguatamente informate e che il processo si svolga in modo ordinato e conforme alle leggi vigenti.

Deposito scritture contabili: così il commercialista è tutelato

Questo aggiornamento normativo offre diversi benefici sia per i depositari sia per l’amministrazione fiscale.

Per i depositari, la possibilità di recedere dall’incarico in maniera regolamentata libera i professionisti da obbligazioni non sostenibili e riduce il rischio di sanzioni per situazioni al di fuori del loro controllo. Per l’amministrazione fiscale, le modifiche permettono di ridurre il numero di controlli infruttuosi presso professionisti che non hanno più un rapporto attivo con il cliente, ottimizzando così le risorse e migliorando l’efficacia delle verifiche fiscali.

Le modifiche normative relative al “deposito scritture contabili” rappresentano, dunque, un passo importante verso una gestione più efficace e responsabile delle scritture contabili in Italia. Queste permettono ai professionisti del settore di gestire meglio le proprie responsabilità e offrono un meccanismo più chiaro e strutturato per la risoluzione di situazioni complesse causate dalla non cooperazione dei clienti.

Con l’attuazione di queste normative, si prevede una maggiore efficienza nell’amministrazione fiscale e una riduzione degli oneri per i professionisti del settore, assicurando al contempo che le scritture contabili siano mantenute e conservate in modo appropriato e conforme alle leggi vigenti.

Riassumendo

  • il decreto Adempimenti introduce un’importante misura a tutela dei depositari delle scritture contabili (commercialisti, ecc.)
  • laddove formalmente è cessato l’incarico di depositario e il cliente non lo ha comunicato all’Agenzia Entrate potrà farlo direttamente il professionista
  • dopo la cessazione formale dell’incarico, il depositario deve attendere 60 giorni prima di poter procedere con la comunicazione di recesso
  • se entro detti 60 giorni il cliente non fa la comunicazione di cessazione dell’incarico, allora potrà procedere a farlo direttamente il depositario.