Ci siamo occupati più volte della detrazione casa di riposo: in vista della dichiarazione dei redditi è tempo di raccogliere la documentazione per le spese detraibili nel 730/2019. In occasione della pubblicazione della bozza del Modello 730/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di portare in detrazione la quota sanitaria per la casa di riposo per se stessi o per familiari a carico (anche non fiscalmente a carico se disabili e, in questo caso, per il 100% e non solo entro il 19%).
Un punto base che abbiamo quindi cercato di chiarire è che la detrazione riguarda solamente la quota sanitaria e non anche quella alberghiera. Diventa quindi fondamentale che nella fattura della casa di riposo siano indicate singolarmente le due voci o, in alternativa, che l’istituto consegni a fine anno un riepilogo delle prestazioni fornite. Eppure ci scrivono utenti lamentando di non ricevere la documentazione necessaria per la detrazione della spesa per la casa di riposo dalla struttura stessa. Esistono obblighi a tal proposito o ci sono altri metodi per distinguere la quota sanitaria della casa di riposo da quella alberghiera? Quali prestazioni rientrano nell’una e quali nell’altra?
In linea di massima molti regolamenti regionali prevedono che gli enti gestori, pubblici e privati, abbiano l’obbligo di rilasciare annualmente una dichiarazione che attesti i costi sopportati dagli utenti, distinti tra la quota di spese sanitarie e quelle non sanitarie (per la Regione Lombardia si legga ad esempio il DGR 26316 del 21 marzo 1997). Tuttavia non si comprende quale sia la sanzione per chi non si adegua, tanto che alcuni utenti ci hanno perfino scritto di aver deciso alla fine di cambiare casa di riposo per risolvere il problema definitivamente.
Riassumendo sono detraibili/deducibili, in percentuale diversa a seconda della disabilità o meno del paziente, le spese sanitarie e di assistenza specifica sostenute.
Tra le spese sanitarie rientrano, solo a titolo di esempio, quelle riferibili a prestazioni rese da un medico generico, all’acquisto di medicinali, ad esami o analisi, ecc.
Possono essere classificate come spese per “assistenza specifica” quelle rivolte all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona ospitata presso la struttura. Anche in questo caso l’elenco non è esaustivo.
Ad ogni modo il mero vitto e alloggio nella casa di riposo non si può scaricare e, di conseguenza, se questi sono gli unici servizi offerti dalla struttura, non è ammessa detrazione in questo caso.