C’è  compatibilità tra la detrazione IRPEF prevista per le case Green e  l’ulteriore agevolazione sull’Iva in favore degli under 36 che acquistano la loro prima casa?

Con la circolare n°12/2024, L’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda posta direttamente da un Caf.

Vediamo se le due agevolazioni possono essere tra loro cumulate. Si deve partire sempre da un principio base, la spesa per la quale si richiede un bonus fiscale deve rimanere effettivamente a carico del contribuente.

Inoltre le due disposizioni normative che si intende sommare non devono prevedere espressi divieti di cumulo.

La detrazione prevista per le case green e per gli under 36

La Legge di bilancio 2023 (L. n°197/2022) prevede la possibilità di scaricare dall’Irpef  il 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di case green. Se di classe energetica A o B.

E’ agevolato l’acquisto di di immobili residenziali venduti dalle imprese costruttrici degli stessi. L’acquisto è agevolato se l’acquisto è stato effettuato entro il 2023. Sono esclusi dalla detrazione gli immobili strumentali ossia impiegati nell’attività d’impresa o professionale. L’esclusione vale anche per gli immobili merce, ossia che rappresentano l’oggetto dell’attività svolta.

La detrazione case green può essere utilizzata a scomputo delle imposte dovute, sulla base di 10 quote annuali. Se in un determinato anno rimane una quote residua non utilizzata, la stessa non potrà essere riportata agli anni successivi.

L’indicazione avviene al rigo E59 (in caso di 730/2024) o al rigo RP59 (in caso di Modello Redditi 2024). Nel rigo deve essere indicato il numero della rata che si porta in detrazione e l’importo dell’IVA pagata a suo tempo. Nel Modello Redditi bisogna indicare anche l’importo della rata.

La detrazione o riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

L’agevolazione per la prima casa degli under 36

Ulteriore agevolazione è quella prevista per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 (art. 64 del DL 73/2021). La norma afa riferimento alla prima casa, anche se abitazione principale.

Il DL 73 prevede:

“l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposto in relazione all’acquisto.

Si ricorda che per l’acquisto della prima casa, l’Iva si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo.

Detrazione case green e casa under 36. Agevolazioni incompatibili (circolare n°12)

Considerando le due differenti agevolazioni, case green e under 36, i Caf hanno chiesto all’Agenzia delle entrate se queste siano tra loro cumulabili. L’Agenzia, con la circolare n°12 sul visto di conformità del 730, ha risposto a questo e ad altri quesiti.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate:

Il beneficio fiscale, consistente, come detto, nella detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui al citato articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

Dunque, niente cumulo case green e under 36, anche perché applicando l’agevolazione under 36, il contribuente già recupera tutta l’iva pagata all’atto dell’acquisto.

Riassumendo…

  • Un Caf ha chiesto conferme in merito alla possibilità di cumulo tra detrazioni case green e altre agevolazioni sulla prima casa;
  • secondo la circolare n° 12 sul 730 il cumulo non è ammesso;
  • il contribuente già recupera l’iva paga con la sola agevolazione under 36.