Il reddito del nucleo familiare per legittimare la spettanza della detrazione superbonus in dichiarazione dei redditi potrà essere documentato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In tal modo, si registra un’evidente semplificazione per il contribuente e per il Caf tenuto all’apposizione del visto di conformità sul 730.

La possibilità di ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva è stata confermata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°12/2024.

La detrazione superbonus per le case unifamiliari e il requisito reddituale

Rispetto ai lavori eseguiti su edifici e villette unifamiliari, i contribuenti hanno potuto sfruttare il superbonus 2023 al 90% solo se:

  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
  • la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

Tali previsioni sono da ricondurre all’art.

9 del DL 176/2022, decreto Aiuti-quater.

In applicazione del quoziente familiare, il rispetto del limite di 15.000 euro deve essere verificato: dividendo il reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, rilevato nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese superbonus, per un quoziente che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare che sono stati a carico (art.12, comma 2 del DPR 917/86, TUIR) nello stesso anno.

Quindi, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa. A prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo, del coniuge o di entrambi.

Detrazione superbonus nel 730. Casi in cui basta una dichiarazione sostitutiva (circolare n°12)

Nella circolare n°12/2024 sull’apposizione del visto di conformità 730, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se ai fini dell’apposizione del visto, il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ritiene che:

ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il «reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma 8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.

Dunque, tramite una dichiarazione sostitutiva il contribuente potrà evitare di presentare al Caf ulteriore documentazione. Al Caf basterà verificare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’applicazione del visto di conformità sul 730 post circolare n° 12.

Ad esempio, ipotizzando che il reddito di un nucleo familiare composto dai due coniugi e da un figlio a carico sia pari a 20.000 euro. Ai fini della detrazione superbonus , il reddito andrà calcolato come di seguito riportato: 20.000/2,5 (i coniugi più un figlio a carico). Il risultato è pari a 8.000 euro. Ben sotto la soglia di 15.000 euro.

Il contribuente attesterà il reddito di riferimento per la detrazione superbonus mediante dichiarazione sostitutiva.

Riassumendo.

  • La detrazione superbonus può essere indicata nel 730;
  • per i lavori sugli edifici familiari il reddito familiare deve essere al di sotto di 15.000 euro;
  • il requisito reddituale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.