Detrazioni mutuo e contratto di locazione: sono possibili entrambe?

Quando la detrazione del contratto d'affitto può essere sommata a quella per gli interessi passivi del mutuo?
8 anni fa
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Quando sono possibili nella stessa dichiarazione dei redditi le detrazioni per il mutuo dell’abitazione principale e quelle per il contratto di affitto di cui si è titolare? E’ possibile portare in detrazione entrambe le spese o le due agevolazioni devono essere alternative?

La detrazione per gli interessi passivi del mutuo, così come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera b del Tuir, è possibile quando il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di una abitazione principale e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo a quello di stipula del mutuo.

L’immobile, per godere dell’agevolazione, deve essere, quindi, utilizzato come abitazione principale.

Per quel che riguarda la detrazione del contratto di locazione di unità immobiliare spetta soltanto che le stesse siano adibite, così come stabilisce l’articolo 16 del Tuir, ad abitazione principale.

Alla luce di questo sembrerebbe che le due detrazioni non siano possibili nella stessa dichiarazione dei redditi poichè apparirebbero alternative. Ma dal 2001 si intende come abitazione principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Quindi se il contribuente ha stipulato un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in cui dimorano abitualmente coniuge o figli, o comunque parenti entro il terzo grado di parentela e lui ha la propria residenza in un immobile con contratto d’affitto, le due detrazioni sono fruibili. Si pensi, ad esempio, ai padri separati che lasciano la casa coniugale acquistata con mutuo, ai propri figli e si trasferiscono a vivere in affitto, o si pensi ai lavoratori costretti a cambiare città per lavoro che vivono in affitto pur possedendo una caso in cui dimorano i familiari.

In questi casi, dunque, entrambe le detrazioni sono possibili nella stessa dichiarazione dei redditi.

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