Salvo proroghe, il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) è fissato al:
- 30 settembre 2021, se si presenta il Modello 730
- 30 novembre 2022, laddove si presenti il Modello Redditi.
Vediamo, in questo articolo, chi può ritenersi esonerato dalla presentazione e chi, per contro obbligato. Precisiamo subito che anche il contribuente che per legge è esonerato dall’obbligo dichiarativo, può, comunque, decidere di inviare la dichiarazione per far valere eventuali detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivo e, quindi, godere di un eventuale credito d’imposta.
Sono obbligati alla dichiarazione redditi 2022 tutti coloro che non rientrano nei casi di esenzione che di seguito si illustrano. Devono, in ogni caso, trasmettere la dichiarazione i titolari di partita IVA.
Dichiarazione redditi 2022, i casi di esonero per tipologia di reddito
Un primo caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è il solo possesso, nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione (quindi nel 2021 per la Dichiarazione redditi 2022) dell’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale per la quale non è dovuta l’IMU.
Possono considerarsi altresì esonerati dalla Dichiarazione redditi 2022:
- il contribuente che nel 2021 risulta detentore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione
- colui che nel 2021 risulta possessore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (con la stessa regola vista per l’ipotesi di cui sopra per il possesso della sola abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati);
- il contribuente che nel 2021 risulta possedere solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).
Nelle tre ipotesi di cui sopra, tuttavia, l’esonero si applica a condizione che:
- si è in possesso di una sola CU/2022 (Certificazione Unica riferita all’anno d’imposta 2021) oppure di più CU/2022 provenienti da diversi datori di lavoro purché nell’ultima CU (quindi l’ultimo datore di lavoro) nell’effettuare il conguaglio si è tenuto conto anche delle altre certificazioni uniche
- con riferimento all’anno d’imposta 2021, spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
I casi di esonero per la NO TAX AREA
Esistono poi casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi legati oltre che alla tipologia di reddito anche a limiti di reddito.
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiede solo reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiede solo reddito da pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
- coloro che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiedono solo reddito da pensione più terreni ed abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che il reddito da pensione sia uguale o inferiore a 7.500 euro e quello dei terreni uguale o inferiore a 185,92 euro.
Anche qui, per le predette tre categorie di contribuenti, l’esonero, tuttavia, si applica a condizione che, per l’anno d’imposta 2021:
- il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni
- spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico; sono spettanti
- non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
Altri casi di esonero dalla Dichiarazione redditi 2022
Sono inoltre esonerati dalla Dichiarazione dei redditi 2022
- chi nel 2021 risulta possedere solo redditi esenti dall’IRPEF (ad esempio indennità di accompagnamento)
- coloro che nel 2021 risultano possedere solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi su BOT) e coloro che risultano detenere solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio reddito derivanti da lavori socialmente utili)
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021 abbia percepito solo l’assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di redditi, a condizione che la somma sia uguale o inferiore a 8.000 euro
- colui che, nel 2021, abbia percepito solo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, a condizione che tale reddito sia inferiore o uguale a 4.800 euro
- chi, nel 2021, abbia percepito solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro.
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
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