Con la sentenza numero 24431 del 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che il web, essendo uno strumento in grado di raggiungere un potenziale numero di persone, rientra nei mezzi  per i quali esiste l’aggravante al reato di diffamazione.

In Italia tale reato è regolato dall’articolo 595 del codice penale ed è prevista la punizione per chiunque offenda l’altrui reputazione con l’aggravante della pena nei casi in cui l’offesa avvenga a mezzo stampa o, anche, social network.

Diffamazione con i social network

I social network permetto a ciascuno di noi di esprimere le proprie opinioni rendendole pubbliche.

In questo modo, però, esiste anche un metodo facile e immediato per offendere il prossimo e molto spesso facendolo si pensa di non correre rischi nascondendosi dietro ad un computer. Alcuni commenti lasciati sui social network, però, possono essere considerati reato di diffamazione.

Il giudice che si occuperà del caso di diffamazione dovrà valutare il contesto nel quale le parole diffamatorie sono state scritte e dovrà anche distinguere tra diffamazione e diritto di critica. Secondo il nostro ordinamento, infatti, ognuno ha il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie parole nel rispetto degli altri. Sta al giudice, quindi, stabilire se un commento lasciato su un social network possa essere considerato o meno reato di diffamazione.