Gentile signora Patrizia,

leggo molto tutti gli argomenti che tratta su 104 e tanti altri argomenti sociali etc, vedendo che è molto addentro alla normativa della legge 104/92, volevo che mi desse chiarimenti su quesito: io e altre colleghe di poste italiane godiamo di l.104, possiamo essere 
distaccate presso altro ufficio per un solo giorno ,o più giorni? E’ vero che esiste un tot. di km entro il quale non possiamo andare e che dobbiamo 
poter tornare in caso di bisogno del nostro assistito nell’arco di un’ora di strada dalla nostra residenza e collocamento del posto di lavoro abituale?
Se potesse darmi una risposta indicandomi anche la pagina della normativa nella quale ciò è prescritto la ringrazierei già in anticipo, in quanto nessuno è riuscito a darci una corretta informazione. Resto in attesa e porgo i saluti.  

Il distacco si verifica quando il datore di lavoro invia il dipendente verso un’altra società o verso un’altra sede.

Col distacco il datore di lavoro colloca il dipendente presso un altro datore di lavoro per rendere la prestazione lavorativa e, mentre il rapporto con il datore di lavoro originario rimane fermo, ne sorge un altro con il nuovo.

Il distacco, secondo il DL 276/2003 deve essere temporaneo, eccezionale ed occasionale e il datore di lavoro distaccante deve conservare il potere direttivo sul dipendente e di porre fine al distacco.

Per quel che riguarda il lavoratore con 104, il testo stesso della legge non dice nulla al riguardo del distacco ma se il distacco si espleta in più giornate consecutive il dipendente potrebbe contestare l’allontanamento dal domicilio del disabile da assistere. Da ricordarsi sempre, però, che come per il trasferimento il diritto è oggettivamente limitato alle esigenze aziendali.

Per quel che riguarda Poste Italiane, poi, diverse volte ha vinto procedimenti civili simili a quello da lei proposto in Cassazione e al Tas (22 marzo 2007 con sentenza 2488).

Tenendo sempre presente che ogni caso e ogni sentenza è a se stante, non ci sono normative che riferiscono di chilometraggi minimi o massimi per il distacco.

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