L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ sul divieto di doppio finanziamento e sulla compilazione del rigo RU151 del modello Redditi. Rigo deputato ad accogliere le eventuali ulteriori agevolazioni ricevute dall’impresa sugli stessi costi già oggetto di bonus. Ipotizziamo ad esempio che un’impresa abbia acquisito un macchinario, sfruttando il credito d’imposta 4.0 e avvalendosi al contempo del Bonus Sud.

In tale caso, sarà necessaria la compilazione del rigo in parola per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Concetto che non va confuso con quello di “cumulo”.

Partendo proprio dal concetto di doppio finanziamento vediamo quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sulla compilazione del rigo RU151.

Il divieto di doppio finanziamento

Nella circolare n°33 del 2021, la Ragioneria Generale dello Stato, ha meglio chiarito il divieto di doppio finanziamento e di cumulo.

In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita:

“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”.

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “[…] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Cosicché, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. I

n quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Tutte indicazioni rinvenibili nella circolare n°33.

Divieto di doppio finanziamento. Come compilare la dichiarazione dei redditi?

Quanto detto e contenuto nella circolare sul divieto di doppio finanziamento  impatta anche sulla compilazione del modello Redditi.

In particolare:

  • nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
  • nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Soffermandoci sul divieto di doppio finanziamento,  il beneficiario di un bonus che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, è tenuto a compilare il rigo RU151.

Indicando:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

L’obbligo di compilazione del rigo RU 151, in ipotesi di doppio finanziamento riguarda solo i seguenti bonus: credito formazione 4.0 (Codice credito F7);  Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 (Codice credito L1); Investimenti beni strumentali anche con comunicazione al Mi.SE. (Codici credito L3 – 2L – 3L).

Divieto di doppio finanziamento. I chiarimenti del Fisco

Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ sulla compilazione del rigo RU 151 in parola.

“Una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito. In tal caso, come deve essere compilato il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023?”

Con riferimento al caso prospettato, si ritiene che il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo: in colonna 1 va indicato il codice credito L1; in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021; in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ sul divieto di doppio finanziamento e i risvolti in dichiarazione dei redditi;
  • l’obbligo di compilazione del rigo RU 151, in ipotesi di doppio finanziamento riguarda solo alcuni bonus;
  • doppio finanziamento e cumulo sono concetti tra loro separati.