Ho da poco inviato all’Agenzia delle entrate il modello di variazione dei dati della partita Iva, modello AA9-12. Nello specifico la variazione ha riguardato il domicilio fiscale. Detto ciò, la comunicazione è immediatamente efficace oppure è necessario aspettare il decorso di un termine preciso?

La comunicazione di inizio attività

Per aprire la partita Iva è necessario compilare il modello di inizio attività. Imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/12.

I soggetti che sono tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese inviano la dichiarazione di inizio attività tramite la c.

d Comunicazione Unica.

La Comunicazione Unica è composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche da inviare alle diverse Amministrazioni. Tale comunicazione permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it.

Per chi non è tenuto all’iscrizione al registro delle imprese, ad esempio i professionisti, il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

  • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
  • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita Iva, è necessario compilare lo stesso modello AA9/12 e presentarlo ad un qualsiasi ufficio entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività. Con le stesse modalità previste per l’inizio attività.

La Comunicazione di inizio attività: il contenuto

Il contenuto della dichiarazione di inizio attività è regolato dall’art.35 del DPR 633/1972.

Nello specifico, dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

  • per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  • per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
  • il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
  • per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
  • per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
  • ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

La variazione del domicilio fiscale

Venendo al suo quesito, in base a quanto detto sopra, la comunicazione della variazione del domicilio fiscale deve avvenire entro 30 giorni dalla stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.58 del DPR 600/73:

  • le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
  • quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Per le società, rileva il domicilio indicato nel comune in cui si trova la loro sede legale.

In mancanza, la sede amministrativa. Se anche questa manca, il domicilio è individuato nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Con il domicilio fiscale si individua la competenza dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e il luogo di notifica degli atti di accertamento o altri provvedimenti fiscali.

In merito alla variazione del domicilio, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.