Il presupposto della NASPI, come noto, è il licenziamento. Ossia la perdita del lavoro non dipesa dalla volontà del lavoratore dipendente.

Si concretizza in una indennità mensile pagata direttamente dall’INPS. La durata e l’importo dipendono dall’anzianità lavorativa e dallo stipendio percepito. Requisito indispensabile per averne diritto sono almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui si ha diritto alla NASPI anche in assenza di licenziamento.

Due casi particolari sono quelli riferiti alla c.d. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ossia un accordo tra datore di lavoro e lavoratore a sciogliere il rapporto.

La domanda

Prima di esporre i casi di NASPI senza licenziamento andiamo ad analizzare la domanda per avere l’indennità mensile.

La richiesta si fa all’INPS. Attenzione particolare bisogna prestare alla data di presentazione in quanto da ciò ne dipenderà la decorrenza. In dettaglio, in base alla normativa attuale valgono le seguenti regole:

  • la NASPI decorre dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno;
  • la NASPI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’8° giorno successivo alla cessazione.

L’importo, come detto, dipende dall’anzianità contributiva e dalla retribuzione. Inoltre, decresce con il passare dei mesi. Trovi qui le regole di calcolo NASPI.

NASPI senza licenziamento, i due casi della risoluzione consensuale

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. La legge, tuttavia, contempla anche casi di NASPI senza licenziamento, ossia quando lo stato di disoccupato derivi da:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

A questi si aggiungono altri due casi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ossia:

  • risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

Per completezza ricordiamo che la NASPI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare e licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione.

Riassumendo…

  • presupposto della NASPI è la perdita involontaria del lavoro (licenziamento);
  • ci sono caso in cui si può avere la NASPI senza licenziamento e riguardano la perdita del lavoro per:
    • dimissioni giusta causa
    • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per conciliazione
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per troppa distanza dalla nuova sede di lavoro
  • la domanda NASPI si fa all’INPS.