La comunicazione dei dati inviati all’Enea per i lavori di risparmio energetico 2019 può essere modificata entro il 30 novembre, termine di presentazione del modello Redditi. Non è necessario inviare alcuna comunicazione di modifica laddove sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura degli interventi effettuati. Cosa diverso è l’omessa comunicazione dei dati.

Ecco in chiaro i termini e le modalità di rettifica dei dati inviati all’Enea.

Eco bonus: la comunicazione dei dati all’Enea

In materia di detrazione per lavori finalizzati al risparmio energetico, è disposto che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.

enea.it/.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice. Sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. Indicazioni rinvenibili nella Guida dell’Agenzia delle entrate.

Ad ogni modo, ricevuta correttamente la documentazione, l’Enea da riscontro tramite  e-mail di conferma. Difatti, l’ e-mail e va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione.

Da quando decorrono i 90 giorni per l’invio della comunicazione all’Enea?

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Può accadere che , in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo. In tale caso,  il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Ebbene, non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

Detto ciò, è’ da evidenziare che la comunicazione in esame non è obbligatoria per i lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico, art-16-bis lett. h) DPR 917/86 (TUIR).

Non è invece prevista per tutti gli altri lavori di ristrutturazione.

La modifica dei dati già inviati

Può accadere che una volta che il contribuente ha inviato i dati, si accorga che sono presenti degli errori. in tale caso, è’ possibile modificare i dati trasmessi (la comunicazione) entro precisi termini. Non è necessario rettificare i dati trasmessi qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura dei lavori o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.

Con un’apposita FAQ l’Enea ha fornito indicazioni operative circa la modifica della comunicazione già inviata.

“Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.

Nello specifico:

– per i lavori completati entro il 31/12/2018, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n.20/E del 13/5/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;

– per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n.21/E del 23 Aprile 2010, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell’AdE n.4/E del 27 Maggio 2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In termini pratici:

  • per i lavori completati fino a tutto il 2018, non è più possibile modificare nulla;
  • per i lavori completati nel 2019 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione del modello Redditi 2020.

Termine che coincide con la data del 30 novembre 2020.

L’omessa comunicazione dei dati: rileva il termine di presentazione del modello Redditi

Diverso è il caso in cui il contribuente omette di inviare la comunicazione.

Difatti, in tale situazione è più corretto parlare di remissione in bonis. A monte, è necessario che la  violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento. Attività di controllo delle quali l’autore dell’inadempimento deve avere avuto formale conoscenza.

A tal proposito, la detrazione non è preclusa, laddove il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione ordinario scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione.

Detto ciò, è inoltre necessario versare la sanzione di 250 euro, F24 ELIDE codice tributo 8114. La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento operoso. Inoltre  non è compensabile con altri tributi a credito.