Continuiamo a seguire gli aggiornamenti della discussione in merito all’Eco e Sisma Bonus 110% introdotti dal decreto Rilancio e attualmente oggetto di revisione in attesa della legge di conversione che ne definisca i dettagli. Le ultime novità potrebbero riguardare, oltre l’estensione alle seconde case singole, l’aumento del tetto massimo di spesa ammesso alla detrazione 110% e il potenziamento del sisma bonus per alcune zone considerate più a rischio.

Sisma bonus potenziato: le proposte per i territori colpiti dal terremoto

Tra le proposte avanzate in Commissione Bilancio della Camera emerge quella del Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, che ha consigliato alcune misure specifiche aggiuntive:

  • rafforzamento di Ecobonus e Sisma Bonus;
  • nuove assunzioni e stabilizzazione del personale impegnato nei Comuni e negli Uffici Speciali;
  • sostegno allo sviluppo dell’economia del cratere;
  • iter più snello e rapido per la ricostruzione privata;
  • semplificazione della ricostruzione pubblica.

Bonus 110% anche se su seconde case singole e con tetto più alto

Gli interventi proposti sull’eco e sisma bonus 110% si muovono essenzialmente in due direzioni:

  • estensione della copertura per lavori su seconde case singole;
  • aumento del tetto di spesa detraibile.

Lo scopo di queste misure combinate è quello di rendere più snella e agevole la ricostruzione privata nelle regioni del Centro Italia.

Il bonus 110% anche le prestazioni professionali e regole eccezionali per le riunioni di condominio

Un piano di interventi correttivi arriva anche dalla Federazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP). Ad illustrarne i punti salienti sui social è stato il presidente Pasquale Giugliano:
  • estensione di Ecobonus e Sisma Bonus (cessione del credito compresa) anche le seconde case unifamiliari, e/o abbandonate in corso di costruzione;
  • inserimento, nella lista delle voci di spesa detraibili, anche delle prestazioni professionali tecniche che concorrono alla realizzazione dei lavori, da calcolare sulla base di tariffe ministeriali (ad oggi l’art. 119, comma 15 si limita a confermare che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità);
  • obbligo di nomina di un professionista tecnico che, oltre a svolgere le operazioni progettuali di verifica della normativa in analisi, supervisioni i lavori affinché non fuori escano dal novero della legittimità delle leggi urbanistiche, sismiche, edilizie, termiche, etc.;
  • possibilità di legittimare riunioni di condominio in modalità video conferenza, in modo da rendere più veloce l’approvazione dei lavori da parte dei condomini;
  • requisiti personali: obbligo che il professionista incaricato alla progettazione, redazione e trasmissione delle pratiche, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché sottoscrittore delle asseverazioni previste, sia un professionista con laurea, abilitato ed iscritto ad un ordine, terzo ed estraneo rispetto all’impresa che esegue i lavori. Questo ultimo punto serve a scongiurare il rischio di conflitto di interessi tra controllore (professionista) e controllato(impresa).