La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. A questa conclusione si è arrivati dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

L’Ade, con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, sostanzialmente, conferma la sentenza della Corte di Cassazione e spazza via i precedenti orientamenti.

 

Ecobonus e Sismabonus, la storia degli incentivi

Prima della sentenza della corte di cassazione sopra citata, la vicenda in esame è stata, a dir poco, controversa:

  • la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 era stato precisato che il beneficio spetta anche ai titolari di reddito d’impresa ed interessa “i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali
  • la risoluzione n. 303/E del 2008 ha circoscritto l’applicabilità della predetta agevolazione, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
  • la risoluzione n. 340/E del 2008 ha precisato che “per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”. Per tale via è stato escluso il riconoscimento del beneficio ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

 

La svolta della corte di cassazione

La Corte di Cassazione è di recente intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto: il beneficio fiscale per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi ovvero su edifici riassegnati ai soci.

La ratio della sentenza rileva che la norma intende incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.

la Corte osserva che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

 

L’Ade conferma la sentenza della cassazione e spazza via i precedenti orientamenti

L’Ade, con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, sostanzialmente, conferma la sentenza della cassazione, affermando che: in considerazione dei principi espressi con le citate pronunce si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

 

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