Diversi sono i documenti che il contribuente fruitore del superbonus 110% è chiamato a conservare ad esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Occorre in premessa ricordare che, come si evince anche dalla Circolare n. 24/E del 2020, ai fini del beneficio, il pagamento delle spese relative agli interventi che ne danno diritto, deve avvenire tramite c.d. bonifico parlante, ossia bonifico postale o bancario da cui risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tale obbligo, tuttavia, non riguarda i titolari di reddito d’impresa.
Ricordiamo altresì, che laddove il contribuente, invece della detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo) decida di optare per la cessione del credito o sconto in fattura, dovrà anche acquisire il visto di conformità (da parte del commercialista, CAF, ecc.) e l’asseverazione del tecnico abilitato laddove trattasi di interventi di efficientamento energetico o di interventi antisismici (per questi interventi anche se si decide per l’utilizzo in dichiarazione come detrazione fiscale del superbonus servirà l’asseverazione del tecnico)
Elenco documenti da conservare per il superbonus 110%
Ai fini dell’agevolazione in esame, dunque, il contribuente (beneficiario) dovrà certamente conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Inoltre dovrà conservare:
- la ricevuta del bonifico bancario o postale attestante il pagamento della spesa;
- l’atto registrato che attesti il titolo di detezione dell’immobile (comodato o locazione) ed il consenso all’esecuzione dei lavori se il beneficiario del superbonus è il conduttore/inquilino o il comodatario;
- titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori (laddove richiesti);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, se trattasi di interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali (questa documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio);
Occorre altresì conservare copia dell’asseverazione del tecnico abilitato trasmessa all’ENEA (se trattasi di interventi di efficientamento energetico) o trasmessa allo sportello unico del comune (se trattasi di interventi antisismici).
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