Da domani entrerà in vigore la Legge n°49/2023 sull’equo compenso. I professionisti avranno diritto a un compenso adeguato rispetto all’attività prestata nei confronti di: imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie); imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Pubblica Amministrazione e società partecipate dalla P.A.

Sarà da considerasi nulla qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l’anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

L’equo compenso

La legge che entrerà in vigore da domani definisce quale equo compenso la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale, nonche’ conforme ai compensi ossia ai parametri previsti rispettivamente:

  • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

A ogni modo, si tratta di parametri che andranno aggiornati in quanto risalenti a diversi anni fa; tranne alcune eccezioni. Si pensi agli avvocati, per i quali il DM 55/2014, è stato aggiornato di recente con il D.

M. 147/2022. Tali parametri ossia quelli che sono stati aggiornati di recente o che verranno approvati da qui in avanti, possono essere tenuti a riferimento dai professionisti anche al di fuori dell’ambito applicativo sull’equo compenso. Dunque, potranno essere presi a riferimento anche se il committente non è un’imprese bancaria o assicurativa (e loro controllate e mandatarie) o un’impresa che non rientra nei parametri dimensionali citati dalla Legge sull’equo compenso.

Equo compenso. A chi si applica?

Nel complesso le nuove norme si applicano al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.;
trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. L’equo compenso si applica anche per le prestazioni vero la PA o le società partecipate.

A ogni modo, è nulla qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;  che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La nuova legge sull’equo compenso entrerà in vigore da domani 20 maggio

Nello specifico, la legge che si compone di 13 articoli, oltre alla suddetta definizione di equo compenso (vedi dossier ufficiale):

  • dispone la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
  • abroga la disciplina vigente (art. 12).

La Legge sull’equo compenso, Legge n°49/2023, entrerà in vigore domani 20 maggio.