E’ possibile rimediare alla mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello sconto in fattura? L’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro a tale domanda con la risposta n°581/2022, sollecitata da due contribuenti che, dopo aver optato per lo sconto in fattura, non hanno fatto in tempo a inviare la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il motivo era la mancanza delle asseverazioni. Queste sono richieste per legge e hanno portato il commercialista incaricato a non apporre il visto di conformità sulla documentazione attestante la spettanza del superbonus.

Infatti, qui l’irregolarità era evidente: mancavano le asseverazioni sia dei requisiti tecnici dei lavori sia della congruità delle spese rispetto al prezzario superbonus.

Di conseguenza non c’erano i presupposti per inviare al Fisco la comunicazione dello sconto in fattura. Come precisato anche dal provvedimento del 3 febbraio 2022, l’omesso o errato invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia.

Le parti quindi si sono accordate per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi. Vediamo la risposta data dall’Agenzia delle entrate.

L’opzione di sconto in fattura. I termini per la comunicazione

In alternativa all’indicazione della detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la c.d. cessione del credito pari alla detrazione spettante. Le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Fatta salva, la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis.

L’opzione per lo ”sconto in fattura” deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese ”scontate” (Cfr. punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022).

La risposta n°581/2022. Come sanare gli errori dello sconto in fattura?

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce fin da subito che non è possibile procedere con la correzione della fattura già emessa.

Infatti a livello fiscale l’emissione della nota di variazione in diminuzione richiedere specifiche condizioni che nel caso specifico non sembrano essere rispettate.

Infatti, nel caso qui in esame, non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura. La fattura, infatti, pur recando l’indicazione dello ”sconto” ­ quale modalità di pagamento del corrispettivo ­riporta correttamente l’imponibile e l’IVA ad esso relativa, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello ”sconto”. Dunque, deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale.

Da qui, per sanare l’anomalia, il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, documentando così il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine per il mancato invio nei termini della comunicazione alle Entrate, e infine rilevare il ”quantum” da saldare.

I contribuenti istanti potranno:

  • effettuare il saldo nel 2022 e
  • fruire della detrazione o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell’agevolazione.

Inoltre, considerato che la spesa dei lavori trainati sarà pagata dopo la chiusura di quelli trainanti avvenuta a giugno del 2022, in base alla normativa vigente gli istanti potranno fruire del Superbonus solo sugli interventi trainanti. Per quelli trainati, invece, potranno accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie.