In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio. Ciò è quanto comunicato dall’INPS con il messaggio n°4620 del 23 dicembre in merito alla presentazione delle istanza di rimborso e compensazione degli importi oggetto di esonero contributivo, ex legge di bilancio 2021,  già versati dal contribuente.

L’esonero contributivo INPS. I precedenti interventi dell’INPS

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali.

Il D.M. 17 maggio 2021 ha fissato le disposizioni attuative della misura.

Considerate le tempistiche con le quali sono state fornite le indicazioni operative e i vari chiarimenti forniti dall’INPS, ci sono contribuenti beneficiari dell’esonero che avevano provveduto a versare i contributi.  Da qui, la necessità di fissare le regole per richiedere il rimborso o la compensazione di quanto già versato rispetto all’importo riconosciuto in esonero.

Con la circolare n°124/2021, l’INPS aveva chiarito che:

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

Istanze di rimborso o compensazione. Nuovi termini di presentazione delle istanze

A decorrere dal 29 novembre, l’INPS ha reso noto l’esito delle domande di esonero nonchè gli importi riconosciuti a titolo di esonero nel cassetto previdenziale di coloro che ne hanno fatto richiesta. Importi riconosciuti dopo le verifiche preliminari effettuate dall’INPS.

Gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche (diverse da quelle preliminari) previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi (messaggio n° 4184 del 26 novembre)

Da qui, con il messaggio n°4620 del 23 dicembre, ha reso noto che:

in considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.

I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.