I lettori che ci scrivono in merito all’obbligo di reperibilità palesano molti dubbi per l’esonero dalla visita fiscale per i lavoratori che sono a casa per depressione o stato d’ansia. In una recente sentenza della Corte di Cassazione sulla materia, i giudici hanno chiarito che l’esonero dall’obbligo di reperibilità è ammesso se il medico curante ha prescritto svago e divertimento. Va premesso che il caso esaminato dalla Corte aveva caratteristiche molto peculiari. Prima di farne un principio dalla portata generale sarebbe quindi opportuno considerare alcuni aspetti.
Quando è previsto l’esonero dall’obbligo di reperibilità
L’Inps ha chiarito che i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità sono espressamente previsti.
Per i lavoratori privati le condizioni si limitano a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per i dipendenti pubblici gli scenari che possono far scattare l’esonero dalle fasce di reperibilità sono:
- patologie gravi che possono richiedere il ricorso a terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta scrivibile alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella “tabella E” del medesimo decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta non inferiore al 67%.
La lista è da intendersi in maniera tassativa. Se ne deduce che, chiunque non si trovi in uno dei casi di esonero appena elencati, dovrà essere reperibile nelle fasce stabilite per la visita fiscale. Non esiste nessun esonero specifico per chi soffre di stati d’ansia o patologie depressive, a meno che questo non comporti una invalidità uguale o superiore al 67%.
Rispondendo ai dubbi dei lettori, quindi, ribadiamo che le direttive Inps non prevedono ad oggi espressamente l’esonero per la visita fiscale per soggetti depressi o ansiosi in malattia. Le sentenze si sono riferite a casi particolari e non hanno valenza generale.