Se il lavoratore dipendente ha raggiunto l’età pensione vecchiaia o i requisiti per la pensione anticipata, può essere licenziato dal proprio datore di lavoro?

E’ questa la domanda che ancora oggi molti si pongono. Una domanda che si pone sia il datore di lavoro che vorrebbe uno svecchiamento della sua azienda, sia il lavoratore stesso per capire se, in caso di licenziamento, potrebbe poi agire per vie legali.

Pensione vecchiaia e anticipata

L’età pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni.

Oltre tale requisito, è anche necessario, ai fini del pensionamento, aver maturato almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Tuttavia, servono anche solo 15 anni se si rientra nelle c.d. deroghe Amato di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992). In particolate possono andare in pensione (di vecchiaia) con 67 anni di età e 15 anni di contributi i seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
  • lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

Non c’è, invece, età per la pensione anticipata “ordinaria”, ossia quella che permette l’uscita dal mondo del lavoro, indipendentemente dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne).

Età pensione, facoltà e obbligo di licenziamento

In merito alla possibilità di licenziare chi ha raggiunto l’età pensione, senza incorrere in problemi, occorre distinguere a seconda che trattasi di lavoratori dipendenti del settore privato o settore pubblico.

Il dipendente settore privato può essere licenziato, senza motivazioni, se ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Non è, invece, licenziabile il dipendente settore privato che ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

Per i dipendenti del settore pubblico, invece, una volta che risultano maturati i requisiti per qualsiasi tipo di pensione, c’è obbligo di cessarli dal servizio una volta conseguita l’età pensione ordinaria (67 anni).

Sono questi i principio affermati dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n.17589 del 2015.

Riassumendo…

  • l’età pensione vecchiaia è fissata a 67 anni
  • non c’è età pensione per quella ordinaria anticipata (iin questo caso servono 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi se donna)
  • se il dipendente settore privato raggiunge età pensione di vecchiaia può essere licenziato. Laddove, invece, matura i requisiti per pensione anticipata non può essere licenziato
  • per i dipendenti pubblici c’è obbligo di cessarli una volta raggiunta l’età pensione ordinaria (67 anni).