Non sempre è possibile, in farmacia acquistare farmaci senza esibire una ricetta medica. Ma cosa accade di fronte ad un’urgenza e nei casi limite indicati dalla legge?

A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 55134 del 2016, che stabilisce quali siano le condizioni in cui il farmacista debba eseguire la “consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica, in assenza di presentazione di ricetta”, così come previsto dal DM del 21 marzo 2008.

In caso di paziente con patologia cronica o laddove non deve essere interrotto il trattamento terapeutico, o quando si presenta la necessità di proseguire una terapia dopo le dimissioni ospedaliere, il farmacista è tenuto a consegnare i farmaci al  paziente anche se questi non esibisce la ricetta medica.

Medicinali iniettabili (esclusi insulina e antibiotici monodose) sono consegnabili senza ricetta solo in caso di dimissioni ospedaliere. In tutti gli altri casi, invece, stabilisce la Suprema Corte e DM in oggetto, per la tutela della salute del paziente, il farmacista deve appurare lo stato di salute del richiedente, tramite precedenti ricette per farmaci simili, con documenti presentati dal paziente o tramite la conoscenza diretta dello stato di salute.