Mentre dal 1° gennaio 2024 è scattato l’obbligo di emettere fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, anche verso soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione (PA), c’è chi viene messo ancora sotto divieto di emissione della fattura in detto formato. La conferma arriva nel decreto Milleproroghe 2024 che ha incassato ieri, 19 febbraio 2024, anche la fiducia alla Camera.

Intanto ricordiamo che l’obbligo di emettere fattura elettronica, in Italia, è entrato in vigore per la generalità dei contribuenti IVA, a partire dal 1° gennaio 2019.

Ne vennero escluse alcune categorie di contribuenti, come ad esempio coloro che agiscono in regime forfettario e di vantaggio. Per questi, l’obbligo di e-fattura fu previsto solo per operazioni verso la PA.

Estensione obbligo anche a forfettari e vantaggio

Da precisare che, per i soggetti esclusi dalla fattura elettronica non si trattava di un divieto ma di una facoltà. Quindi, ad esempio, i forfettari non obbligati a fare e-fattura potevano comunque farla, avendo facoltà di scelta tra fatturazione cartacea ed elettronica.

Dal 1° luglio 2022, tuttavia, anche le partite IVA in regime forfettario/vantaggio sono state obbligate all’e-fattura verso soggetti diversi dalla PA. A partire dalla citata data, gli obbligati sono stati, tuttavia, solo coloro che con riferimento al 2021 avevano conseguito ricavi/compensi oltre 25.000 euro.

Per tutti gli altri forfettari/vantaggio, l’obbligo di fattura elettronica generalizzato è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 e ciò a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

Fattura elettronica, continua il divieto per questi soggetti

Tra obblighi e facoltà, invece, ci sono operatori per i quali il legislatore negli anni ha previsto il divieto di emettere fattura elettronica.

Si tratta delle fatture emesse dagli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto, di natura “transitorio”, è stato voluto dal legislatore con l’intento di garantire la tutela dei dati personali nel frattempo che vengano individuati specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Un divieto che è stato oggetto di proroghe negli anni. Da ultimo arriva, il decreto Milleproroghe 2024, che impone lo impone anche per l’anno 2024 medesimo. Per completezza, ricordiamo, che il divieto di fattura elettronica interessa quindi:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Riassumendo

  • l’obbligo di emettere fattura elettronica per le partite IVA è stato introdotto dal 1° gennaio 2019
  • ne furono esclusi alcuni, come ad esempio i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio
  • dal 1° luglio 2022 anche i forfettari/vantaggio sono obbligare a fare e-fattura, ma solo se i ricevi/compensi del 2021 erano superiori a 25.000 euro
  • dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari/vantaggio sono obbligati alla fattura elettronica, a prescindere dal volume di ricavi/compensi
  • sussiste, invece, divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari obbligati all’invio dati al sistema tessera sanitaria
  • per i predetti soggetti il divieto è prorogato anche al 2024 (decreto Milleproroghe 2024).