Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore per tutti i contribuenti in regime forfettario, a prescindere dal volume di ricavi/compensi, l’obbligo di emettere (verso tutti), la fattura elettronica. Dunque, niente più fattura cartacea.

Per alcuni, ricordiamo, detto obbligo è già in vigore dal 1° luglio 2022. Fermo restando per tutti l’obbligo della fattura digitale per quelle emesse versa la Pubblica Amministrazione. A proposito di fatturazione digitale dei forfettari, è giunto in redazione il quesito che riportiamo.

“Salve, sono un contribuente in partita IVA con regime forfettario. Nel 2023 non essendo obbligato a fare fattura elettronica ho continuato a farle in formato cartaceo. Ho fatto quelle elettroniche solo verso la Pubblica Amministrazione (come previsto per legge). L’ultima fattura cartacea del 2023 l’ho emessa il 30 dicembre 2023 inviandola via PEC al cliente in quella stessa data. La fattura stessa è stata scaricata dal mio cliente sulla sua postazione PC solo il 3 gennaio 2024. Sono a chiedere, quindi, se sono in regola con il fisco, Oppure essendo che il cliente ha scaricato la fattura nel 2024 dovevo emetterla in formato digitale?”

Un obbligo in evoluzione nel tempo

Prima del 1° luglio 2022, i contribuenti in regime forfettario erano obbligati ad emettere fattura elettronica solo verso la Pubblica Amministrazione (PA).

Dunque, verso altri soggetti titolari di partita IVA o soggetti privati, per loro la fattura digitale era una facoltà, potendo continuare a emetterla in carta.

Dal 1° luglio 2022, anche verso soggetti diversi dalla PA, i forfettari risultano obbligati alla fatturazione digitale. Da tale data, tuttavia, l’obbligo è esteso solo a quei forfettari con volume di ricavi/compensi 2021 superiori a 25.000 euro. Per tutti gli altri, l’obbligo è stato rimandato al 1° gennaio 2024. Riepilogando, dunque:

  • dal 1° luglio 2022, l’obbligo di e-fattura per i forfettari verso soggetti diversi dalla PA, ha riguardato solo quei forfettari con volume di ricavi/compensi 2021 superiore a 25.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di e-fattura per i forfettari verso soggetti diversi dalla PA, riguarda tutti i forfettari a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

Per le fatture versa la PA, invece, i forfettari (a prescindere dal volume di ricavi/compensi) sono obbligati alla fatturazione digitale sin da quando il legislatore ha previsto questa modalità (ossia dal 2019).

Forfettario e fattura elettronica a cavallo d’anno

Dopo la doverosa ricostruzione, l’Agenzia Entrate nel corso di Telefisco 2024 ha messo in chiaro l’errore da evitare nella fatturazione elettronica forfettari a cavallo di anno.

In estrema sintesi, nell’appuntamento con la stampa specializzata, è chiarito che al fine di considerare l’anno in cui la fattura deve considerarsi emessa, bisogna riferirsi alla data di spedizione. O di quella in cui la fattura stessa risulta messa a disposizione del destinatario.

Nel caso in questione, il lettore ci dice di averla spedita con PEC il 30 dicembre 2023. È questa, dunque, la data in cui la fattura deve considerarsi messa a disposizione del cliente. A nulla rilevando la data in cui quest’ultimo l’ha visualizzata e scaricata sulla propria postazione PC.

In conclusione, sulla base del chiarimento dato dall’Agenzia Entrate, la fattura del lettore emessa in formato cartaceo può ritenersi valida e, quindi, non sanzionabile. Sulla base dello stesso chiarimento, invece, diverso sarebbe il caso in cui, ad esempio, la fattura datata 30 dicembre 2023 risultasse spedita il 2 gennaio 2024.