In Redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla riforma della riscossione, in particolare in merito alla chance di impugnazione di una cartella di cui il contribuente è venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo.

“Buongiorno, qualche giorno fa ho ricevuto un preavviso di iscrizione di ipoteca su un immobile di mia proprietà, con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione mi invita a pagare una cartella entro 30 giorni; in caso contrario provvederà a mettere un’ipoteca sulla mia casa. Il problema è che io non avevo ricevuto alcuna notifica della cartella e non ero proprio a conoscenza del debito. Solo richiedendo l’estratto di ruolo sono riuscito a ricostruire la situazione. Ora mi chiedo, posso impugnare l’estratto di ruolo, so che la riforma della riscossione prevede delle novità in tal senso. Siccome sto chiedendo un finanziamento per ristrutturare casa, l’iscrizione di ipoteca potrebbe creare qualche problema in tal senso?  Potreste dirmi qualcosa in merito? Grazie.” 

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore vediamo come si articola la procedura di ipoteca per poi arrivare alle novità della riforma della riscossione.

L’iscrizione di ipoteca per mancato pagamento della cartella

Iniziamo subito col dire che l’ipoteca è una procedura cautelare che può essere attivata dall’Agenzia delle entrate-riscossione in presenza di cartelle scadute ossia non pagate entro 60 giorni dalla notifica.

Tuttavia, l’iscrizione dell’ipoteca nell’ambito della riscossione deve rispettare le condizioni e i limiti imposti dall’art. 77 del DR 602/1973.

Da qui, come anche ribadito sul portale ADER l’ipoteca può essere iscritta:

  • in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore;
  • per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede;
  • previa comunicazione scritta.

Dunque, il contribuente che non ha pagato una cartella per oltre 20.000 euro può subire un’ipoteca sul proprio immobile e ha diritto però a ricevere un preavviso con il quale viene informato che:

  • se non paga il debito entro 30 giorni;
  • se non richiede una rateazione del debito;
  • se non ha diritto a uno sgravio o una sospensione;
  • subirà l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

Inoltre:

dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).

Finanziamento in presenza di cartelle scadute. Una sorpresa nella riforma della riscossione

Fatta tale necessaria premessa vediamo di dare una risposta concreta al nostro lettore sulle cartelle scadute e l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

E’ vero la riforma della riscossione che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale amplia le casistiche rispetto alle quali il contribuente che è venuto a conoscenza di una cartella solo con l’estratto di ruolo può procedere comunque alla sua impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.  Indirettamente si parla anche di impugnazione dell’estratto di ruolo.

In particolare, è possibile impugnare l’estratto di ruolo nei seguenti casi:

  • pregiudizio circa la partecipazione a gare d’appalto;
  • attivazione della procedura che fa scattare il blocco dei pagamenti PA;
  • perdita di un benefico nei rapporti con la P.A.

Grazie alla riforma della riscossione, oltre ai suddetti casi sarà possibile impugnare l’estratto di ruolo anche nei seguenti casi in cui la cartelle provoca un pregiudizio al contribuente:

  • nell’ambito della procedure di cui alla crisi d’impresa (vedi D.Lgs 14/2019);
  • in riferimento ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (banche ad esempio);
  • nei casi di cessione d’azienda.

Anche in questi casi sarà possibile impugnare l’estratto di ruolo.

Dunque, ora si fa riferimento anche alle operazioni di finanziamento. Siamo nella casistica evidenziata dal nostro lettore. Tuttavia, bisognerà aspettare per capire quale sarà l’effettiva decorrenza delle nuove norme. Al di la ciò, sembrerebbe ragionevole pensare che il contribuente nostro lettore avrà sia la possibilità di impugnare il preavviso di ipoteca dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria sia l’iscrizione successiva. L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria deve riguardare solo i vizi relativi all’ipoteca. Non si potrà contestare il debito nel merito, sempre in attesa di novità sulla decorrenza della riforma della riscossione e tenendo conto anche del tipo di atto presupposto alla cartella di pagamento.

Riassumendo…

  • La riforma della riscossione amplia le possibilità di impugnazione dell’estratto di ruolo;
  • ora si fa riferimento a procedure di cui alla crisi d’impresa (vedi D.Lgs 14/2019); ad operazioni di finanziamento ; ai casi di cessione d’azienda;
  • da chiarire la decorrenza della riforma della riscossione.