Il conto alla rovescia per la cosiddetta “pausa estiva del fisco” è ufficialmente iniziato. Questo periodo di sospensione, istituito dal legislatore, va dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, e si aggiunge alla già esistente sospensione feriale degli adempimenti e dei versamenti tributari, sebbene con una durata leggermente diversa.

Si stabilisce che gli adempimenti e i versamenti tributari previsti dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati senza alcuna maggiorazione entro il 20 agosto dello stesso mese. Questa disposizione è sancita dall’articolo 37 del decreto-legge n.

223 del 2006.

In aggiunta, dal 1° al 31 agosto, sono sospesi i termini processuali nel contesto del processo tributario. Durante questo periodo, le parti coinvolte nei procedimenti non sono tenute a depositare atti e documenti secondo le tempistiche previste dalle norme che regolano il processo tributario.

La pausa degli avvisi bonari

L’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 specifica che i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Anche i termini di pagamento rientrano in questa sospensione.

Ad esempio, se un avviso bonario viene ricevuto il 25 luglio 2024, il conteggio dei termini procederà fino al 31 luglio, verrà poi sospeso e riprenderà il 5 settembre.

Una novità introdotta dal recente decreto Adempimenti (D. Lgs. n. 1/2024) prevede che nei mesi di agosto e dicembre l’Agenzia delle Entrate non invierà avvisi bonari e lettere di compliance ai contribuenti.

Pausa estiva del fisco: quando non vale per gli avvisi bonari

Con riferimento allo stop invio avvisi bonari e lettere di compliance, tuttavia, non si può essere del tutto tranquilli. Infatti, lo stesso decreto prevede che in casi di “indifferibilità e urgenza”, l’Agenzia potrà comunque inviare tali comunicazioni.

La circolare di chiarimento sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024) precisa quali sono i casi di indifferibilità e urgenza.

Questi includono situazioni in cui esiste un pericolo per la riscossione, come ad esempio la possibilità che la mancata spedizione di una comunicazione o notifica possa compromettere il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione. Se non si notificano l’avviso o la lettera, l’Agenzia potrebbe perdere il diritto alla pretesa tributaria a causa della scadenza dei termini di accertamento.

Rientrano nei casi di indifferibilità e urgenza anche l’invio di comunicazioni o atti che richiedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale e l’invio di comunicazioni a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per garantire la tempestiva insinuazione nel passivo.

Riassumendo…

  • la pausa estiva (avvisi bonari) del fisco va dal 1° agosto al 4 settembre
  • gli adempimenti e versamenti (ordinari) tributari ricedenti dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto
  • i termini processuali tributari sono sospesi dal 1° al 31 agosto
  • nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia Entrate non invia avvisi, salvo urgenze.