La flat tax incrementale può essere applicata anche sull’intero reddito prodotto nel 2023. Si arriva a questa conclusione sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la bozza della circolare pubblicata la scorsa settimana.

Dunque, al contrario di quanto si pensava inizialmente ossia che la tassa piatta potesse trovare applicazione solo laddove nel 2023 si registri un incremento del reddito rispetto a uno degli anni 2020-2021-2022, l’Agenzia delle entrate ha aperto all’applicazione della flat tax anche se non c’è alcun aumento reddituale.

Vediamo nello specifico in quali casi è possibile applicare la flat tax anche se non c’è un incremento di reddito.

La flat tax incrementale

La flat tax incrementale è stata istituita con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023). Commi da 55 a 57.

Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. Dunque, il contribuente che opta per la flat tax, anziché pagare l’Irpef che va per scaglioni reddituali, paga un’imposta fissa al 15%. Un pò come avviene già per il regime forfettario. A ogni modo, è corretto affermare che:

  • la flat tax incrementale si applica solo ai professionisti e agli imprenditori individuali non in regime forfettario;
  • si calcola sul reddito prodotto in più nel 2023 rispetto al più alto dei redditi degli anni 2020-2021-2022.

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto: ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno; confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Flat tax incrementale. Anche sull’intero reddito

Come in parte anticipato sopra, la flat tax si applica ai redditi prodotti in più nel 2023 rispetto al reddito più alto del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

Il confronto va fatto solo rispetto al reddito di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo.

A ogni modo, la base imponibile (reddito 2023-reddito più alto tra quello 2020-2021 e 2022):

  • non può superiore a 40.000 euro,
  • deve essere decurtata di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-22.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Ciò lascerebbe pensare che se non c’è un incremento di reddito (reddito 2023 più alto rispetto al più consistente reddito del triennio precedente), la flat tax non si applica.

Tuttavia non è così, posto che l’Agenzia delle entrate nella circolare pubblicata la scorsa settimana ha chiarito che:

nell’ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell’anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero).

Dunque laddove il confronto tra il reddito 2023 e quello più alto del triennio precedente sia negativo, il contribuente ha la possibilità di applicare la flat tax a tutto il reddito prodotto nel 2023. Stessa cosa dicasi laddove la differenza sia pari a zero.

Anche i forfettari possono accedere alla flat tax.

Riassumendo.

  • la flat tax incrementale si applica solo ai professionisti e agli imprenditori individuali non in regime forfettario;
  • la tassa piatta si applica ai redditi prodotti in più nel 2023 rispetto al reddito più alto del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022);
  • la tassazione sostituiva è ammessa anche se non c’è alcun incremento di reddito;
  • sono tassabili con la flat tax solo i redditi 2023.