Nel regime fiscale di vantaggio, anche se a oggi non è più possibile sceglierlo, c’è ancora chi vi agisce in quanto non ha compiuto il 35° anno di età.
Si tratta del c.d. regime ex minimi, poi sostituito da nuovo regime forfettario. Con un funzionamento quasi simile, ma con requisiti diversi.

Anche il regime di vantaggio, infatti, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali. Anche per il regime di vantaggio sono previste analoghe semplificazioni in termini di adempimenti fiscali.

Una sostanziale differenza, invece, è nel fatto che mentre nel regime di vantaggio il reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è determinato in maniera analitica (differenza tra entrate e uscite), nel regime forfettario il reddito, invece, è determinato appunto in maniera forfettaria (non si possono dedurre i costi inerenti l’attività).

A ogni modo, il regime di vantaggio non si può più scegliere dal 1° gennaio 2016 e ha una durata limitata. La norma prevedeva che il regime potesse durare al massimo 5 anni oppure fino al compimento del 35° anno di età. Oggi, quindi, possiamo trovare ancora chi è nel regime di vantaggio, ossia coloro che avendolo scelto in passato non hanno ancora compito 35 anni e hanno deciso di permanervi.

Qualche lettore ci chiede di sapere se chi è nel regime di vantaggio può scegliere la flat tax incrementale. Oppure ne è escluso al pari del regime forfettario.

Come funziona la nuova flat tax incrementale

La flat tax incrementale è stata voluta dal legislatore con la legge di bilancio 2023. Si tratta della possibilità di scegliere l’applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, calcolata con aliquota del 15%.

La base imponibile (che non può essere superiore a 40.000 euro) è data dalla differenza tra il reddito dell’attività determinato nel 2023 e il reddito dell’attività d’importo più elevato tra quelli dichiarati nel triennio dal 2020 al 2022. All’importo così calcolato si sottrae poi una somma pari al 5% del reddito più alto del citato triennio si osservazione.

Inoltre, la quota di reddito 2023 non soggetta a flat tax incrementale, confluirà nel reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF e quindi, assoggetta agli ordinari scaglioni.

Flat tax incrementale, cosa si dice per il regime di vantaggio?

La flat tax incrementale, per adesso è prevista per il solo anno d’imposta 2023, ed è riservata alle partite IVA “persone fisiche” che esercitano attività d’impresa, arte e professione.

L’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 18/E del 2023, conferma che non possono applicare la flat tax incrementale le partite IVA che nel 2023 sono in regime forfettario. Possono, invece, applicarlo coloro che escono dal regime forfettario in corso di anno (2023). E coloro che, nel 2023 sono in regime ordinario, ma erano forfettari nel triennio di osservazione (2020-2022).

La motivazione per cui coloro che nel 2023 sono forfettari non possono applicare la flat tax è legata al fatto che di per sé, i forfettari, già applicano un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali.

Per analogia, anche se l’Agenzia Entrate non lo dice specificamente, la stessa esclusione deve ritenersi valida anche per coloro che nel 2023 applicano ancora il regime di vantaggio. Questi, dunque, non possono scegliere la flat tax incrementale. Può, invece, scegliere la flat tax incrementale chi nel 2023 è in regime ordinario. Ed era di vantaggio nel 2022, 2021 e 2020 (quest’ultima cosa, invece, l’Agenzia Entrate lo dice espressamente nella menzionata Circolare n. 18/E del 2023).

Riassumendo…