La comunicazione per l’adesione al Fondo Credito INPS deve essere necessariamente comunicata entro l’ultimo giorno di servizio del lavoratore. Ciò vale anche laddove non vi sia un’immediata decorrenza della pensione post cessazione dal servizio perche ad esempio il lavoratore è destinatario di Ape sociale o di  un assegno di accompagnamento alla pensione (isopensione o indennità nel contratto di espansione).

La deadline è stata comunicata dall’INPS con il messaggio n° 3028/2024.

Il fondo credito INPS

Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprende le principali peculiarità del fondo credito INPS.

Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP. Il decreto ministeriale 45/2007 ha esteso fino al 31 maggio 2008 la possibilità di iscrizione ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. Dal 20 agosto 2020 al 20 febbraio 2022  sono stati riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo.

Attualmente possono iscriversi volontariamente al Fondo coloro che dopo il 20 febbraio 2022 sono stati assunti o trasferiti presso enti pubblici non appartenenti alle gestioni ex INPDAP, entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento (Fonte portale INPS).

A ogni modo, gli iscritti che vogliono continuare ad aderire al Fondo Credito anche dopo il pensionamento devono esercitare l’opzione entro l’ultimo giorno di servizio.

L’iscrizione (e il suo mantenimento) al Fondo non è gratuita.

Infatti, c’è un’aliquota percentuale da pagare. Si tratta dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. La trattenuta si applica ogni mese sulla retribuzione degli iscritti al Fondo. I pensionati versano lo 0,15% della pensione.

Le prestazioni erogate dal Fondo

Il fondo in parola eroga una serie di prestazioni in favore degli iscritti.

In particolare:

  • mutui e prestiti a tassi agevolati;
  • sostegno a formazione e istruzione dalla scuola primaria ai master universitari;
  • prevenzione e salute;
  • prestazioni per anziani e persone non autosufficienti;
  • politiche in favore dell’occupazione;
  • ospitalità residenziale;
  • soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.

Alle prestazioni si accede tramite la partecipazione ai bandi di concorso, ai quali possono aderire tutti gli iscritti al Fondo in possesso dei requisiti richiesti.

Nel complesso si tratta di prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione.

Fondo credito INPS. Adesione anche con l’APE sociale (messaggio INPS n° 3028)

Proprio sul fondo in parola, l’INPS ha fornito dei chiarimenti sui termini di iscrizione al fondo per il lavoratore che è destinatario di Ape sociale o di  un assegno di accompagnamento alla pensione (isopensione o indennità nel contratto di espansione).

I chiarimento sono contenuti nel messaggio INPS n° 3028/2024.

Nel messaggio viene ribadita la possibilità di adesione a Fondo credito INPS anche per i suddetti soggetti.

Tuttavia, l’adesione deve avvenire entro un termine preciso:

I dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, che intendano iscriversi al Fondo credito dopo il pensionamento, possono aderire al citato Fondo entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio, secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della circolare n. 20 del 3 febbraio 2022. Eventuali domande di adesione presentate in data successiva a tale termine non saranno accolte.

Il messaggio contiene un importante chiarimento. Infatti, considerato che l’Ape sociale o gli assegni di accompagnamento alla pensione non sono prestazioni pensionistiche, non essendo assoggettati al suddetto contributo percentuale (0,15%), fino alla decorrenza della pensione i percettori delle suddette misure non avranno diritto alle prestazioni del fondo (prestiti e altri prestazioni di welfare).

Indicazioni per chi ha un prestito in corso

In presenza di un prestito ancora in corso a favore di un dipendente già iscritto al Fondo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

  • ferma restando la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente e in unica soluzione il proprio debito così come per
  • l’INPS di compensare il proprio debito per TFS/TFR con quello dell’iscritto,
  • il relativo piano di ammortamento potrà essere trasferito sul trattamento di quiescenza nel momento in cui sarà erogato, computando i relativi interessi nella misura stabilita per il finanziamento.

Le domande di adesione al Fondo credito presentate dai lavoratori che hanno avuto accesso all’APE sociale e alle procedure di esodo/espansione saranno sottoposte ai controlli: status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione. In pendenza di pensione poi scatterà il prelievo della quota di adesione sulla rata di pensione (0,15%).

Riassumendo…

  • L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sull’adesione al fondo credito per i percettori di Ape sociale o di  un assegno di accompagnamento alla pensione;
  • l’adesione al fondo deve avvenire entro l’ultimo giorno di servizio;
  • fino alla decorrenza della pensione i percettori delle suddette misure non avranno diritto alle prestazioni del fondo (prestiti e altri prestazioni di welfare).