Oltre alle novità in materia di fatturazione elettronica, non ci sono altri cambiamenti di rilievo per il regime forfettario 2024. L’obbligo di fatturazione elettronica porta con se la necessità di  assolvere ad un ulteriore adempimento. Il riferimento è al c.d. esterometro per le c.d. operazioni transfrontaliere. Detto ciò, rispetto agli altri regime contabili, il forfettario permetta di ridurre e di molto gli adempimenti in capo al contribuente, pur consentendogli di operare sia a livello nazionale che fuori dai confini.

Il regime forfettario può essere utilizzato anche da chi decide di aprire un e-commerce on line, vendendo sia a clienti privati italiani sia a clienti situati fuori dal territorio italiano.

Da qui, è utile soffermarsi sulla corretta gestione della fatturazione delle operazioni di e-commerce.

Regime forfettario 2024. Requisiti

Prima di entrare nel merito della questione, è utile richiamare i principali requisiti che deve rispettare chi intende sfruttare il regime forfetario 2024.

Possono accedere al regime forfettario (L.n°190/2014) coloro i quali:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Dallo scorso anno sono disciplinate due diverse ipotesi di superamento del limite di 85.000. In particolare, con ricavi/compensi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, il contribuente esce dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro). In tale ultimo caso si paga l’Irpef per tutto l’anno. Anche rispetto al periodo in cui si era provvisoriamente in regime forfettario.

E-commerce forfettario 2024. Le operazioni con i privati “nazionali”

Fatta tale doverosa ricostruzione, in premessa abbiamo dato per certo che è possibile aprire la partita Iva in regime forfettario anche per chi intende aprire un e-commerce nel 2024 per fare commercio elettronico indiretto di beni e servizi.

Per intenderci, si parla di commercio elettronico indiretto quando “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E)”.

Rispetto a tali operazioni si applica la disciplina fiscale che è quella delle vendite per corrispondenza.

Da qui, nei rapporti B2C non sarà necessario documentare l’operazione con fattura  (se non viene richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione). Si veda l’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972. Non è neanche richiesta l’emissione dello scontrino o della ricevuta vedi DPR 696/96, art.2, lettera oo)

Tuttavia sarà necessario annotare i corrispettivi derivati dalle vendite nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Infatti, come da interpello n°189/2019:

i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse”.

Quanto detto fin qui, vale per l’e-commerce b2c (vendite verso privati) in ambito nazionale.

E-commerce forfettario 2024. Le operazioni con clienti fuori dal confine nazionale

La situazione cambia per le operazioni effettuate verso clienti residenti fuori dal territorio nazionale. Facciamo riferimento ai residenti in altro stato UE.

Ebbene, in tali casi entra in gioco l’art. 41 del DL 331/1993.

In base a tale disposizioni non si considerano imponibili in Italia, “le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea (..).

Da qui,  nei confronti del consumatore finale comunitario (B2C), il forfettario sarà tenuto ad:

  • emettere fattura senza Iva;
  • identificarsi  o nominare un rappresentante fiscale nel paese di destinazione del bene;
  • con obbligo di versamento dell’Iva dello stato di destinazione.

Attenzione però, qui entrano in gioco le c.d. soglie di protezione.

Infatti, nel rispetto di tale soglie, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del cedente sono imponibili ai fini IVA in quest’ultimo Stato membro. Ciò avviene in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi (B2C). Quanto detto vale anche per le vendite a distanza qui in esame.

Con la direttiva 2017/2455/UE è stata introdotta una soglia a livello comunitario, pari a 10.000 euro.

Ciò vuol dire che nei rapporti B2C:

  • fino a 10.000 euro l’Iva si applica nel paese del cedente;
  • superato tale importo (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno stato membro), si applicano le regole generali con obbligo di aprire una posizione iva nello stato membro.

Tale ultimo obbligo può essere superata attivando l’opzione per il c.d. OSS.

Riassumendo…

  • Il regime forfettario può essere utilizzato anche per aprire un sito e-commerce;
  • le regole di fatturazione sono diverse a seconda se il cliente finale è in Italia o è residente in altro paese UE;
  • se è residente in altro paese Ue entrano in gioco le c.d. soglie di protezione.