Un ex dipendente può passare al regime forfettario? Come canta Rocco Hunt con il brano Non litighiamo più: “Io ci sarò se tu vorrai, questa volta e fino all’infinito. Ora che abbiamo chiarito, vorrei non litigare mai”. 

La comunicazione, in effetti, è alla base di ogni rapporto civile. Soltanto ascoltando e parlando è possibile capire i punti di vista altrui e cercare di trovare un punto di incontro.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che sovente fornisce dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti burocratici.

In questo modo crea le giuste basi per permettere ai cittadini di muoversi agevolmente tra i vari meandri della burocrazia, evitando di incorrere in spiacevoli situazioni.

Forfettario per un’azienda dopo contratto da dipendente

Diversi, ad esempio, sono i dubbi che attanagliano la testa di chi desidera aprire la partita Iva. Il timore più comune, ad esempio, è quello di non rispettare tutti i requisiti richiesti per aderire ad un regime piuttosto che un altro. Soffermandosi sul forfettario, il primo aspetto da rispettare è di non avere ricavi superiori a 85 mila euro. Ma non solo, i soggetti interessati non devono aver percepito l’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati dall’importo superiore a 30 mila euro.

Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente in questione sia cessato. Non possono aderire al regime forfettario, inoltre, i titolari di partita Iva che esercitano prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro con cui è in corso un rapporto oppure sia stato intercorso nei due anni precedenti il periodo di riferimento.

Non mancano comunque le eccezioni. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio, un ex dipendente estero può beneficiare del regime forfettario nel nostro Paese. Questo a patto di rispettare determinate condizioni.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso la risposta numero 50 del 22 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello inerente il caso di una lavoratrice che ha concluso, in data 31 dicembre 2023, il rapporto di lavoro dipendente presso un’azienda estera, operante nell’Unione Europea.

Ha quindi deciso di aprire la partita Iva a partire da gennaio 2024 e tra i suoi clienti ci sarebbe anche l’ex datore, oltre ad altri committenti.

Se tutto questo non bastasse, nel corso del 2023 ha guadagnato, come dipendente, più di 30 mila euro. Il soggetto in questione può aderire al forfettario? Ebbene, la risposta è affermativa. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta poc’anzi citata, infatti:

“la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Inoltre, con riferimento al quesito concernente la causa ostativa di cui alla lettera d­ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, va evidenziato che la stessa dispone che non possono avvalersi del Regime dei Forfetari le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro e che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza in esame, l’Istante evidenzia di voler ”chiudere” (melius, cessare) il rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023, ovvero nell’anno precedente a quello in cui intende applicare in Italia il Regime dei Forfetari”.